Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180, corredato delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano  invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «accordo  di  netting»:  un  accordo  in  virtu'  del   quale
determinati crediti o obbligazioni possono essere  convertiti  in  un
unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170; 
    b) «alta dirigenza»:  il  direttore  generale,  i  vice-direttori
generali e le  cariche  ad  esse  assimilate,  i  responsabili  della
principali aree di affari e coloro che sono  rispondono  direttamente
all'organo amministrativo; 
    c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la  Banca  centrale
europea relativamente ai compiti specifici  ad  essa  attribuiti  dal
Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorita' competente straniera
per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1,
punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
    d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»:  l'autorita'  di
vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  41,  del
Regolamento (UE) n. 575/2013; 
    e)  «autorita'  di  risoluzione  di   gruppo»:   l'autorita'   di
risoluzione  dello  Stato  membro  in  cui  ha  sede  l'autorita'  di
vigilanza su base consolidata; 
    f)  «azione  di  risoluzione»:  la  decisione  di  sottoporre  un
soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 32, l'esercizio di  uno
o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V  oppure  l'applicazione  di
una o piu' misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV; 
    g) «bail-in»: la riduzione  o  la  conversione  in  capitale  dei
diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto  dal
Titolo IV, Capo IV, Sezione III; 
    h) «banca»: una banca come  definita  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), del Testo Unico Bancario; 
    i) «capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve  e  gli
altri strumenti  finanziari  computabili  nel  capitale  primario  di
classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
    l) «capogruppo»: la capogruppo di un  gruppo  bancario  ai  sensi
dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario; 
    m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni,  altre
partecipazioni, titoli di debito, attivita', diritti o passivita',  o
una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione; 
    n) «clausola di close-out netting»: una  clausola  come  definita
all'articolo 1, comma 1,  lettera  f),  del  decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170; 
    o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi: 
      1) contratti su valori mobiliari, fra cui: 
        i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un  titolo  o
gruppi o indici di titoli; 
        ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli; 
        iii) operazioni di vendita attive  o  passive  con  patto  di
riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli; 
      2) contratti connessi a merci, fra cui: 
        i) contratti di acquisto,  vendita  o  prestito  di  merci  o
gruppi o indici di merci per consegna futura; 
        ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci; 
        iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto  attive  o
passive su merci o gruppi o indici di merci; 
      3) contratti standardizzati a  termine  (futures)  e  contratti
differenziali  a  termine  (forward),  compresi   i   contratti   per
l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato  prezzo  a  una  data
futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi,  diritti  o
interessi; 
      4) accordi di swap, tra cui: 
        i) swap e opzioni su  tassi  d'interesse;  accordi  a  pronti
(spot) o altri accordi su cambi, valute, indici  azionari  o  azioni,
indici obbligazionari o titoli di debito, indici di  merci  o  merci,
variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione; 
        ii) total return swap, credit default swap o credit swap; 
        iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi  di  cui  ai
punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli  swap  o  dei
derivati; 
    5) accordi di prestito  interbancario  in  cui  la  scadenza  del
prestito e' pari o inferiore a tre mesi; 
    6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai  numeri  1,
2, 3, 4 e 5; 
      p) «controparte centrale»: un soggetto di cui  all'articolo  2,
punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
      q) «depositi»: i crediti  relativi  ai  fondi  acquisiti  dalle
banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i  crediti
relativi a fondi acquisiti dalla  banca  debitrice  rappresentati  da
strumenti finanziari indicati dall'articolo 1,  comma  2,  del  Testo
Unico della Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari,
o il cui  capitale  e'  rimborsabile  alla  pari  solo  in  forza  di
specifici accordi  o  garanzie  concordati  con  la  banca  o  terzi;
costituiscono  depositi  i  certificati  di  deposito   purche'   non
rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; 
      r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi
dell'articolo 96-bis, commi 3 e 4, del  Testo  Unico  Bancario,  sono
astrattamente idonei a essere rimborsati da un  sistema  di  garanzia
dei depositanti; 
      s) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso  che
non superano il limite di rimborso da parte del sistema  di  garanzia
dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis,  comma  5,  del  Testo
Unico Bancario; 
      t)   «derivato»:   uno   strumento   derivato   come   definito
all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
      u) «elementi di classe  2»:  gli  strumenti  di  capitale  e  i
prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013  (Tier
2)  o  della  direttiva  2006/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione; 
      v) «ente-ponte»: la societa' di capitali  costituita  ai  sensi
del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II,  per  acquisire,
detenere  e  vendere,  in  tutto  o  in   parte,   azioni   o   altre
partecipazioni  emesse  da  un  ente  sottoposto  a  risoluzione,   o
attivita', diritti e passivita' di  uno  o  piu'  enti  sottoposti  a
risoluzione per preservarne le funzioni essenziali; 
      z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei  soggetti  indicati
all'articolo  2  in  relazione  al  quale  e'  avviata  un'azione  di
risoluzione; 
        aa) «evento determinante  l'escussione  della  garanzia»:  un
evento come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
        bb) «funzioni essenziali»: attivita', servizi o operazioni la
cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o  piu'
Stati membri di servizi essenziali per  il  sistema  economico  o  la
stabilita' finanziaria, in ragione della dimensione, della  quota  di
mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessita'
o dell'operativita' transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con
particolare riguardo alla sostituibilita' dell'attivita', dei servizi
o delle operazioni; 
        cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne  il  sabato,
la domenica o le festivita' pubbliche; 
        dd) «gruppo»: una societa' controllante e le societa' da essa
controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; 
        ee) «infrastruttura  di  mercato»:  un  sistema  di  gestione
accentrata, un  sistema  di  pagamento,  un  sistema  di  regolamento
titoli, una controparte  centrale  o  un  repertorio  di  dati  sulle
negoziazioni; 
        ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942,  n.  267,  e
successive modificazioni; 
        hh) «linee di operativita' principali»: linee di operativita'
e servizi connessi che rappresentano fonti significative di  entrate,
di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di  cui
fa parte una banca; 
        ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle
parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo
per close-out, di esigere  l'intera  prestazione  con  decadenza  dal
beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche  secondo  un
meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione  che  consente  la
sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione  da  parte
di un contraente o che impedisce l'insorgere di un  obbligo  previsto
dal contratto; 
        ll)  «misura  di  gestione   della   crisi»:   un'azione   di
risoluzione  o  la  nomina  di  un  commissario  speciale  ai   sensi
dell'articolo 37; 
        mm) «misura di  prevenzione  della  crisi»:  l'esercizio  dei
poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma  3,  del  Testo  Unico
Bancario, l'applicazione  di  una  misura  di  intervento  precoce  o
dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico  Bancario,
l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 e  dei  poteri
di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II; 
        nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito  di
cui all'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
        oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una
societa' cui e'  conferito  il  potere  di  stabilire  gli  indirizzi
strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano
e monitorano le decisioni della dirigenza e  comprendono  le  persone
che dirigono  di  fatto  la  societa';  nelle  societa'  per  azioni,
societa' in accomandita per azioni e societa' cooperative per  azioni
a  responsabilita'  limitata  aventi  sede  legale  in  Italia,  esso
identifica: (i) quando e' adottato il sistema tradizionale  o  quello
monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando  e'  adottato
il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui  sia
adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al  consiglio
di sorveglianza il compito di deliberare in  ordine  alle  operazioni
strategiche e ai piani industriali e  finanziari  della  societa'  ai
sensi dell'articolo  2409-terdecies,  comma  1,  lettera  f-bis,  del
codice civile, anche il consiglio di sorveglianza; 
        pp)  «partecipazioni»:   azioni,   quote,   altri   strumenti
finanziari che attribuiscono  diritti  amministrativi  o  comunque  i
diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile,
nonche' titoli convertibili in - o che  conferiscono  il  diritto  di
acquisire, o che rappresentano - azioni, quote  o  i  suddetti  altri
strumenti finanziari; 
        qq) «passivita' ammissibili»: gli strumenti di  capitale  non
computabili nel patrimonio di vigilanza e le altre  passivita'  e  di
uno dei soggetti indicati all'articolo 2, non escluse dall'ambito  di
applicazione del bail-in in virtu' dell'articolo 49, comma 1; 
        rr) «passivita' garantita»: una passivita' per  la  quale  il
diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento e'
garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di  garanzia
con trasferimento del titolo in  proprieta'  o  con  costituzione  di
garanzia reale, comprese le passivita'  derivanti  da  operazioni  di
vendita con patto di riacquisto; 
        ss) «prestazione della garanzia»: il  compimento  degli  atti
indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170; 
        tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un  soggetto  di
cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
        uu)  «risoluzione»:  l'applicazione  di  una  o  piu'  misure
previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati
nell'articolo 21; 
        vv) «sede di  negoziazione»:  un  mercato  regolamentato,  un
sistema multilaterale di negoziazione o  un  sistema  organizzato  di
negoziazione  come  definiti  dall'articolo  4,  paragrafo  1,  della
direttiva 2014/65/UE; 
        zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza  finanziaria  di
cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  h-bis),  del  Testo  Unico
Bancario; 
        aaa) «SIM»: una societa' di intermediazione  mobiliare,  come
definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  o  un'impresa  di  investimento
avente sede legale in un altro Stato membro, come definita  ai  sensi
dell'articolo 4, paragrafo  1,  punto  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
575/2013 che presta uno o piu' dei seguenti servizi  o  attivita'  di
investimento: 
      1) negoziazione per conto proprio; 
      2) sottoscrizione e/o collocamento con  assunzione  a  fermo  o
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
      3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
        bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta
i servizi di cui alla Sezione A, punti  1  e/o  2,  dell'Allegato  al
Regolamento (UE) n. 909/2014; 
        ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di  cui  all'articolo
2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014; 
        ddd) «sistema di  regolamento  titoli»:  un  sistema  di  cui
all'articolo 2, paragrafo  1,  punto  10,  del  Regolamento  (UE)  n.
909/2014; 
        eee) «sistema di tutela istituzionale» o  «IPS»:  un  accordo
riconosciuto  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'articolo   113,
paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
        fff) «societa' controllante»:  la  societa'  controllante  ai
sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; 
        ggg) «societa' controllate»: le societa' che sono controllate
ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; 
        hhh) «societa' finanziarie»: le societa' di cui  all'articolo
59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; 
        lll) «societa' veicolo per la gestione delle attivita'»:  una
societa' di capitali costituita ai sensi  del  Titolo  IV,  Capo  IV,
Sezione II, Sottosezione III, per acquisire, in tutto o in parte,  le
attivita', i diritti o le passivita' di uno o piu' enti sottoposti  a
risoluzione o di un ente-ponte; 
        mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un  aiuto
di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1,  del  Trattato  sul
Funzionamento  dell'Unione  Europea  o   qualsiasi   altro   sostegno
finanziario pubblico  a  livello  sovranazionale  che  se  erogato  a
livello nazionale configurerebbe  un  aiuto  di  stato,  fornito  per
mantenere  o  ripristinare  la  solidita',   la   liquidita'   o   la
solvibilita' di uno dei soggetti indicati all'articolo 2; 
        nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente  parte  dell'Unione
Europea; 
        ooo) «Stato membro»:  uno  Stato  facente  parte  dell'Unione
Europea; 
        ppp) «strumenti  di  capitale»:  gli  strumenti  di  capitale
aggiuntivo di classe 1 e gli  elementi  di  classe  2  ai  sensi  del
Regolamento  (UE)  n.  575/2013  o  della  direttiva  2006/48/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  relative  disposizioni  di
attuazione; 
        qqq) «strumenti di capitale  aggiuntivo  di  classe  1»:  gli
strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del  Regolamento  (UE)
n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio e relative disposizioni di attuazione; 
        rrr) «succursale significativa»: una  succursale  considerata
significativa nello Stato membro nel quale essa e' stabilita ai sensi
dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; 
        sss)  «Testo  Unico  Bancario»:  il  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385; 
        uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
        vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni  e  altre  forme  di
debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito
e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170  (Attuazione
          della direttiva 2002/47/CE,  in  materia  di  contratti  di
          garanzia finanziaria): 
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
              a) testo unico  bancario:  il  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
              b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
              c) attivita' finanziarie: il  contante,  gli  strumenti
          finanziari, i crediti e  con  riferimento  alle  operazioni
          connesse con le funzioni del sistema delle banche  centrali
          europee e dei sistemi di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
          r), del decreto legislativo 12  aprile  2001,  n.  210,  le
          altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni; 
              c-bis) crediti:  crediti  in  denaro  derivanti  da  un
          contratto con il  quale  un  ente  creditizio,  secondo  la
          definizione  dell'art.  4,  punto   1),   della   direttiva
          2006/48/CE, compresi gli enti  elencati  all'art.  2  della
          stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito; 
              d) contratto di garanzia finanziaria: il  contratto  di
          pegno  o  il  contratto  di  cessione  del  credito  o   di
          trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con
          funzione di garanzia, ivi compreso il contratto  di  pronti
          contro termine, e qualsiasi  altro  contratto  di  garanzia
          reale avente ad oggetto attivita'  finanziarie  e  volto  a
          garantire  l'adempimento   di   obbligazioni   finanziarie,
          allorche'  le  parti  contraenti  rientrino  in  una  delle
          seguenti categorie: 
              1)  autorita'  pubbliche,  inclusi  gli  organismi  del
          settore  pubblico  degli  Stati  membri  incaricati   della
          gestione del debito pubblico o  che  intervengano  in  tale
          gestione o che  siano  autorizzati  a  detenere  conti  dei
          clienti,  con  l'esclusione  delle  imprese  assistite   da
          garanzia pubblica; 
              2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca
          dei regolamenti internazionali, le banche multilaterali  di
          sviluppo, come definite dall'allegato VI, parte 1,  sezione
          4,  della  direttiva   2006/48/CE,   il   Fondo   monetario
          internazionale e la Banca europea per gli investimenti; 
              3) enti finanziari sottoposti a vigilanza  prudenziale,
          inclusi: 
              a) enti creditizi, come definiti dall'art. 4, punto 1),
          della  direttiva  2006/48/CE,  inclusi  gli  enti  elencati
          all'art. 2, della medesima direttiva; 
              b) imprese di investimento, come definite dall'art.  4,
          paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; 
              c) enti finanziari, come definiti  dall'art.  4,  punto
          5), della direttiva 2006/48/CE; 
              d) imprese di assicurazione, come definite dall'art. 1,
          lettera a), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18
          giugno 1992, e dall'art. 1, paragrafo 1, lettera a),  della
          direttiva 2002/83/CE; 
              e)  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari, quali definiti dall'art. 1, paragrafo  2,  della
          direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985; 
              f)  societa'  di  gestione,  quali  definite  dall'art.
          1-bis,  paragrafo  2,  della   direttiva   85/611/CEE   del
          Consiglio, del 20 dicembre 1985; 
              4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze
          di compensazione, quali definiti dalla direttiva  98/26/CE,
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998,
          art. 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed e),  inclusi
          enti  analoghi  che  operano  sui  mercati  dei   contratti
          futures, come definiti dall'art. 1, comma  2,  lettera  f),
          del testo unico della finanza, delle opzioni e dei prodotti
          finanziari derivati non sottoposti a tale direttiva; 
              5)  persone  diverse  dalle  persone  fisiche,  incluse
          imprese e associazioni  prive  di  personalita'  giuridica,
          purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1)
          a 4); 
              e) clausola di integrazione: la clausola del  contratto
          di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo  di  prestare
          una  garanzia  finanziaria  o  di  integrare  la   garanzia
          finanziaria gia' prestata: 
              1) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione
          finanziaria garantita, a seguito di variazione  dei  valori
          di  mercato  correnti,  o   del   valore   della   garanzia
          originariamente prestata; 
              2) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione
          finanziaria garantita per causa diversa da quella di cui al
          numero 1); 
              f) clausola di interruzione dei  rapporti  e  pagamento
          del  saldo  netto,  clausola  di  «close-out  netting»:  la
          clausola di un contratto di garanzia finanziaria  o  di  un
          contratto  che   comprende   un   contratto   di   garanzia
          finanziaria  oppure,  in   mancanza   di   una   previsione
          contrattuale, una norma di legge in  base  alla  quale,  in
          caso di evento  determinante  l'escussione  della  garanzia
          finanziaria: 
              1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e
          vengono convertite nell'obbligazione di versare un  importo
          pari al loro valore  corrente  stimato,  oppure  esse  sono
          estinte e  sostituite  dall'obbligazione  di  versare  tale
          importo, ovvero 
              2) viene calcolato il  debito  di  ciascuna  parte  nei
          confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni
          e viene determinata la somma netta globale  risultante  dal
          saldo e dovuta dalla parte il cui debito e'  piu'  elevato,
          ad estinzione dei reciproci rapporti; 
              g) clausola di sostituzione: la clausola del  contratto
          di garanzia finanziaria  che  prevede  la  possibilita'  di
          sostituire in tutto o in parte  l'oggetto,  nei  limiti  di
          valore dei beni originariamente costituiti in garanzia; 
              h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi
          crediti alla restituzione di denaro, quali i  depositi  sul
          mercato monetario; 
              i) evento  determinante  l'escussione  della  garanzia:
          l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo  convenuto
          fra le parti il cui verificarsi da' diritto al beneficiario
          della garanzia, in base  al  contratto  o  per  effetto  di
          legge,   di   procedere   all'escussione   della   garanzia
          finanziaria  o  di  attivare  la  clausola  di   «close-out
          netting»; 
              l) garanzia  equivalente:  quando  la  garanzia  ha  ad
          oggetto il contante, un ammontare dello  stesso  importo  e
          nella stessa valuta;  quando  la  garanzia  ha  ad  oggetto
          strumenti finanziari,  strumenti  finanziari  del  medesimo
          emittente o debitore, appartenenti alla medesima  emissione
          o classe e con stesso importo  nominale,  stessa  valuta  e
          stessa descrizione  o,  quando  il  contratto  di  garanzia
          finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita'  al
          verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti
          finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste  altre
          attivita'; 
              m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo  1942,
          n. 267; 
              n) giorno e momento di apertura  di  una  procedura  di
          risanamento o di liquidazione: il giorno e  il  momento  in
          cui si producono gli effetti di sospensione  dei  pagamenti
          delle passivita'  o  di  restituzione  dei  beni  ai  terzi
          secondo le disposizioni dell'art. 3, commi 1, 2  e  3,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; 
              o) obbligazioni  finanziarie:  le  obbligazioni,  anche
          condizionali ovvero future, al pagamento di  una  somma  di
          denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari,  anche
          qualora il debitore sia persona diversa  dal  datore  della
          garanzia; 
              p) obbligazioni finanziarie garantite: le  obbligazioni
          finanziarie  assistite  da   un   contratto   di   garanzia
          finanziaria; 
              q) prestazione della  garanzia:  l'avvenuto  compimento
          degli  atti,  quali  la  consegna,  il  trasferimento,   la
          registrazione delle  attivita'  finanziarie,  in  esito  ai
          quali  le  attivita'  finanziarie  stesse   risultino   nel
          possesso  o  sotto  il  controllo  del  beneficiario  della
          garanzia o di persona che agisce per conto di  quest'ultimo
          o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la consegna
          per iscritto di un  atto  al  beneficiario  della  garanzia
          contenente l'individuazione del credito; 
              r)  procedure  di  liquidazione:  il   fallimento,   la
          liquidazione  coatta  amministrativa,  nonche'  ogni  altra
          misura destinata alla  liquidazione  delle  imprese  e  che
          comportano l'intervento delle  autorita'  amministrative  o
          giudiziarie; 
              s)   procedure   di   risanamento:    l'amministrazione
          controllata, il concordato preventivo, il provvedimento  di
          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,
          77, comma 2, 107, comma 6,  del  testo  unico  bancario,  e
          dell'art. 56, comma  3,  del  testo  unico  della  finanza,
          nonche' ogni altra misura destinata  al  risanamento  delle
          imprese e che incide sui diritti dei terzi; 
              t) strumenti finanziari: gli  strumenti  finanziati  di
          cui all'art. 1, comma 2, lettere da a)  ad  e),  del  testo
          unico della finanza e gli altri individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  della
          Banca  d'Italia  e  della  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la Borsa, in  relazione  alle  previsioni  della
          direttiva  2002/47/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 6 giugno 2002.". 
              - Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del  Consiglio,  del
          15 ottobre 2013  ,  che  attribuisce  alla  Banca  centrale
          europea compiti  specifici  in  merito  alle  politiche  in
          materia di vigilanza prudenziale degli  enti  creditizi  e'
          pubblicato nella GU L 287 del 29.10.2013. 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
          4 del regolamento (UE) n.  575/2013  (Regolamento  (UE)  n.
          575/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
          creditizi e le imprese di investimento e  che  modifica  il
          regolamento (UE) n. 648/2012): 
              "Art. 4  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si intende per: 
              1-39 (Omissis). 
              40) "autorita' competente", una pubblica autorita' o un
          ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale  che,
          in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza  in
          vigore nello Stato membro interessato, sono  abilitati,  in
          virtu' del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza
          sugli enti; 
              41)  "autorita'  di  vigilanza  su  base  consolidata",
          un'autorita' competente responsabile  dell'esercizio  della
          vigilanza su base  consolidata  degli  enti  imprese  madri
          nell'UE  e  degli   enti   controllati   da   societa'   di
          partecipazione finanziaria madri nell'UE o da  societa'  di
          partecipazione finanziaria miste madri nell'UE; 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  1  del  Testo
          Unico Bancario di cui al decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia), pubblicato nella G.U. 30  settembre  1993,  n.
          230, S.O.: 
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione: 
              a)   "autorita'   creditizie"   indica   il    Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
              a-bis)  "autorita'  di  risoluzione"  indica  la  Banca
          d'Italia nonche' un'autorita' non  italiana  deputata  allo
          svolgimento delle funzioni di risoluzione; 
              b) "banca" indica l'impresa  autorizzata  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
              c) "CICR" indica il Comitato interministeriale  per  il
          credito e il risparmio; 
              d) "CONSOB" indica  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
              d-bis) "COVIP" indica la commissione di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
              e) "IVASS" indica l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
              f). 
              g) "Stato comunitario" indica  lo  Stato  membro  della
          Comunita' Europea; 
              g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in
          cui   la   banca   e'   stata   autorizzata   all'esercizio
          dell'attivita'; 
              g-ter) "Stato ospitante" indica  lo  Stato  comunitario
          nel quale la banca ha una succursale o presta servizi; 
              h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione
          europea; 
              h-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              i) "legge fallimentare"  indica  il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267. 
              l) "autorita' competenti" indica, a seconda  dei  casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
              m). 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "banca italiana": la banca  avente  sede  legale  in
          Italia; 
              b) "banca comunitaria": la banca avente sede  legale  e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
              c)  "banca  extracomunitaria":  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato terzo; 
              d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e
          le succursali in Italia di banche extracomunitarie; 
              e)  "succursale":  una  sede  che  costituisce   parte,
          sprovvista di personalita' giuridica, di una  banca  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          della banca; 
              f) "attivita'  ammesse  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' di: 
              1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di
          restituzione; 
              2) operazioni di prestito (compreso in  particolare  il
          credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,  il
          factoring,  le  cessioni  di  credito  pro  soluto  e   pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 
              3) leasing finanziario; 
              4) prestazione di servizi di  pagamento  come  definiti
          dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2,  comma  2,  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
              5)  emissione  e  gestione  di   mezzi   di   pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
              6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
              7) operazioni per  proprio  conto  o  per  conto  della
          clientela in: 
              - strumenti di mercato  monetario  (assegni,  cambiali,
          certificati di deposito, ecc.); 
              - cambi; 
              - strumenti finanziari a termine e opzioni; 
              - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
              - valori mobiliari; 
              8)  partecipazione   alle   emissioni   di   titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
              9) consulenza alle  imprese  in  materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
              10) servizi di  intermediazione  finanziaria  del  tipo
          "money broking"; 
              11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 
              12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
              13) servizi di informazione commerciale; 
              14) locazione di cassette di sicurezza; 
              15) altre attivita' che,  in  virtu'  delle  misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
              g)  "intermediari  finanziari":  i  soggetti   iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106. 
              h) "stretti legami": i rapporti  tra  una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
              1) controlla la banca; 
              2) e' controllato dalla banca; 
              3) e' controllato dallo stesso soggetto  che  controlla
          la banca; 
              4) partecipa al capitale della  banca  in  misura  pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
              5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno  al
          20% del capitale con diritto di voto; (9) 
              h-bis) "istituti di moneta  elettronica":  le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
              h-bis.1) "istituti di moneta  elettronica  comunitari":
          gli istituti di moneta elettronica  aventi  sede  legale  e
          amministrazione centrale in uno  stesso  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
              h-ter)  ''moneta  elettronica'':  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e  che  sia
          accettato  da  persone   fisiche   e   giuridiche   diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
              1) il  valore  monetario  memorizzato  sugli  strumenti
          previsti dall'art. 2, comma  2,  lettera  m),  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
              2) il valore monetario utilizzato per le operazioni  di
          pagamento previste dall'art. 2, comma 2,  lettera  n),  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
              h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote  e  gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
              h-quinquies). 
              h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese,  diverse
          dalle  banche  e  dagli  istituti  di  moneta  elettronica,
          autorizzate a prestare i servizi di pagamento di  cui  alla
          lettera f), n. 4); 
              h-septies)  "istituti  di  pagamento  comunitari":  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
              h-octies) "succursale di un istituto di pagamento": una
          sede che  costituisce  parte,  sprovvista  di  personalita'
          giuridica, di un  istituto  di  pagamento  e  che  effettua
          direttamente,   in   tutto   o   in   parte,    l'attivita'
          dell'istituto di pagamento; 
              h-novies)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 
              3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
          definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
          h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
          esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              3-bis. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo  amministrativo  e
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione ed ai suoi componenti. 
              3-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti.". 
              - Il citato Regolamento (UE) n. 575/2013 e'  pubblicato
          nella GU L 176 del 27.6.2013.. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 61  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 61 (Capogruppo). -  1.  Capogruppo  e'  la  banca
          italiana  o  la  societa'  finanziaria  o  la  societa'  di
          partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia,
          cui fa capo  il  controllo  delle  societa'  componenti  il
          gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata  da
          un'altra banca italiana o da un'altra societa'  finanziaria
          o societa' di partecipazione  finanziaria  mista  con  sede
          legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo. 
              2. 
              3.   Ferma    restando    la    specifica    disciplina
          dell'attivita'  bancaria,  la  capogruppo  e'  soggetta  ai
          controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca
          d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e  le  sue
          modificazioni  non  contrastino  con  la  gestione  sana  e
          prudente del gruppo stesso. 
              4.  La  capogruppo,  nell'esercizio  dell'attivita'  di
          direzione  e  di  coordinamento,  emana  disposizioni  alle
          componenti del gruppo  per  l'esecuzione  delle  istruzioni
          impartite  dalla  Banca   d'Italia   nell'interesse   della
          stabilita' del gruppo. Gli  amministratori  delle  societa'
          del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato  e  informazione
          per  l'emanazione  delle  disposizioni  e   la   necessaria
          collaborazione per il rispetto delle norme sulla  vigilanza
          consolidata. 
              5.  Alla  societa'  finanziaria  e  alla  societa'   di
          partecipazione  finanziaria  mista  capogruppo  si  applica
          l'art. 52.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   2   del
          Regolamento (UE) n. 648/2012: 
              "Ai fini del presente regolamento si intende per: 
              1) «CCP»: una persona giuridica che si interpone tra le
          controparti di contratti negoziati su uno  o  piu'  mercati
          finanziari agendo come acquirente nei confronti di  ciascun
          venditore  e  come  venditore  nei  confronti  di   ciascun
          acquirente; 
              2) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona
          giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le
          registrazioni sui derivati; 
              3) «compensazione»: la procedura intesa  a  determinare
          le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni  nette,
          e  ad  assicurare   la   disponibilita'   degli   strumenti
          finanziari o del contante, o di entrambi,  per  coprire  le
          esposizioni risultanti dalle posizioni; 
              4)  «sede  di  negoziazione»:  un  sistema  gestito  da
          un'impresa di investimento o da un gestore del  mercato  ai
          sensi dell'art.  4,  paragrafo  1,  punti  1  e  13,  della
          direttiva  2004/39/CE,  diverso  da   un   internalizzatore
          sistematico ai sensi dell'art. 4,  paragrafo  1,  punto  7,
          della stessa, che consente l'incontro al  suo  interno  tra
          interessi di acquisto e di  vendita  relativi  a  strumenti
          finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o
          III della suddetta direttiva; 
              5) «derivato» o  «contratto  derivato»:  uno  strumento
          finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4  a
          10, della  direttiva  2004/39/CE,  disciplinato  sul  piano
          attuativo dagli articoli 38 e 39 del  regolamento  (CE)  n.
          1287/2006; 
              6) «categoria di derivati»: un sottoinsieme di derivati
          aventi  caratteristiche  essenziali  comuni  che  includono
          almeno  la  relazione  con  il  sottostante,  il  tipo   di
          sottostante  e  la  valuta  di  denominazione  del   valore
          nozionale.  I  derivati  che   appartengono   alla   stessa
          categoria possono avere scadenze diverse; 
              7)  «derivato  OTC»  o  «contratto  derivato  OTC»:  un
          contratto derivato la cui esecuzione non  ha  luogo  su  un
          mercato regolamentato ai sensi dell'art.  4,  paragrafo  1,
          punto 14, della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di  un
          paese  terzo   considerato   equivalente   a   un   mercato
          regolamentato a norma  dell'art.  19,  paragrafo  6,  della
          direttiva 2004/39/CE; 
              8)    «controparte    finanziaria»:    un'impresa    di
          investimento   autorizzata   ai   sensi   della   direttiva
          2004/39/CE, un ente creditizio autorizzato ai  sensi  della
          direttiva   2006/48/CE,   un'impresa    di    assicurazione
          autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE, un'impresa
          di  assicurazione  autorizzata  ai  sensi  della  direttiva
          2002/83/CE, un'impresa di  riassicurazione  autorizzata  ai
          sensi della direttiva 2005/68/CE, un OICVM e, se del  caso,
          la sua societa' di gestione,  autorizzata  ai  sensi  della
          direttiva 2009/65/CE, un  ente  pensionistico  aziendale  o
          professionale ai  sensi  dell'art.  6,  lettera  a),  della
          direttiva 2003/41/CE e un fondo di investimento alternativo
          gestito da GEFIA autorizzati o registrati  ai  sensi  della
          direttiva 2011/61/UE; 
              9) «controparte non finanziaria»: un'impresa  stabilita
          nell'Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8; 
              10) «schemi pensionistici»: 
              a)gli enti pensionistici aziendali o  professionali  ai
          sensi dell'art. 6, lettera a), della direttiva  2003/41/CE,
          comprese le entita' autorizzate che sono responsabili della
          gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi
          conformemente all'art. 2, paragrafo 1, di detta  direttiva,
          e  i  soggetti  giuridici  che  sono  costituiti  per   gli
          investimenti di tali enti ed operano nel solo ed  esclusivo
          interesse di questi; 
              b)le attivita' nel settore delle pensioni  aziendali  e
          professionali degli enti di cui all'art. 3 della  direttiva
          2003/41/CE; 
              c)le attivita' nel settore delle pensioni  aziendali  e
          professionali  delle  compagnie   di   assicurazione   vita
          disciplinate dalla direttiva 2002/83CE,  a  condizione  che
          tutte  le  attivita'  e  passivita'  corrispondenti   siano
          individuate,  gestite  e  organizzate  separatamente  dalle
          altre attivita' delle  compagnie  di  assicurazione,  senza
          possibilita' di trasferimento; 
              d)altri enti autorizzati e  controllati  o  schemi  che
          operano su base nazionale, a condizione che: 
              i)siano riconosciuti dal diritto interno; e 
              ii)siano  finalizzati  in  via  prioritaria  a  erogare
          prestazioni pensionistiche; 
              11) «rischio di credito di controparte»: rischio che la
          controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del
          regolamento    definitivo     dei     flussi     finanziari
          dell'operazione; 
              12) «accordo di interoperabilita'»: accordo tra  due  o
          piu' CCP  che  prevede  l'esecuzione  intersistemica  delle
          operazioni; 
              13) «autorita' competente»: l'autorita'  competente  di
          cui  alla  normativa  indicata  al  punto  8  del  presente
          articolo,  l'autorita'  competente  di  cui  all'art.   10,
          paragrafo 5, o l'autorita' designata da ogni  Stato  membro
          ai sensi dell'art. 22; 
              14) «partecipante diretto»: impresa partecipante a  una
          CCP che  si  assume  la  responsabilita'  di  adempiere  le
          obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione; 
              15) «cliente»: impresa legata a un partecipante diretto
          di una CCP da un rapporto contrattuale che le  consente  di
          compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata; 
              16)   «gruppo»:   il   gruppo   di   imprese   composto
          dall'impresa madre e dalle  sue  imprese  figlie  ai  sensi
          degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o il gruppo
          di imprese di cui all'art. 3, paragrafo 1, e  all'art.  80,
          paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE; 
              17) «ente finanziario»:  impresa  diversa  da  un  ente
          creditizio   la   cui   attivita'    principale    consiste
          nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o
          piu'  delle  attivita'  elencate  ai  punti  da  2   a   12
          dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE; 
              18)  «societa'  di  partecipazione  finanziaria»:  ente
          finanziario le cui imprese figlie  sono,  esclusivamente  o
          principalmente, enti creditizi o finanziari, quando  almeno
          una di tali imprese figlie e' un ente creditizio, e che non
          sia una societa' di  partecipazione  finanziaria  mista  ai
          sensi dell'art. 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  dicembre
          2002, relativa  alla  vigilanza  supplementare  sugli  enti
          creditizi, sulle imprese di assicurazione e  sulle  imprese
          di   investimento   appartenenti   ad    un    conglomerato
          finanziario; 
              19) «impresa di servizi ausiliari»: un'impresa  la  cui
          attivita'   principale   consiste   nella   proprieta'    e
          nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi
          di trattamento dati, o in  un'attivita'  affine  di  natura
          ausiliaria rispetto all'attivita' principale di uno o  piu'
          enti creditizi; 
              20) «partecipazione  qualificata»:  una  partecipazione
          diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio  di  dati
          sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 %  del  capitale  o
          dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e  10  della
          direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione  degli
          obblighi di trasparenza riguardanti le  informazioni  sugli
          emittenti  i  cui  valori  mobiliari  sono   ammessi   alla
          negoziazione in  un  mercato  regolamentato  (26),  tenendo
          conto delle relative  condizioni  di  aggregazione  di  cui
          all'art. 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che
          consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione
          della CCP o del repertorio di dati  sulle  negoziazioni  in
          cui la partecipazione e' detenuta; 
              21) «impresa madre»: un'impresa madre  quale  descritta
          agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; 
              22) «impresa figlia»: un'impresa figlia quale descritta
          agli articoli 1 e 2 della direttiva  83/349/CEE;  l'impresa
          figlia  di  un'impresa  figlia  e'  parimenti   considerata
          impresa figlia dell'impresa madre che e'  a  capo  di  tali
          imprese; 
              23) «controllo»:  la  relazione  tra  impresa  madre  e
          impresa figlia quale descritta all'art. 1  della  direttiva
          83/349/CEE; 
              24) «stretti legami»: situazione nella quale due o piu'
          persone fisiche o giuridiche sono legate da: 
              Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o
          piu' persone fisiche o giuridiche anche  la  situazione  in
          cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona
          da un legame di controllo; 
              25)  «capitale»:  il  capitale  sottoscritto  ai  sensi
          dell'art. 22  della  direttiva  86/635/CEE  del  Consiglio,
          dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti
          consolidati delle banche e degli altri istituti  finanziari
          (27), se  versato,  nonche'  il  relativo  sovrapprezzo  di
          emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni
          normali  e  in  caso  di  fallimento  o   liquidazione   e'
          subordinato a tutti gli altri crediti; 
              26) «riserve»: le riserve ai sensi  dell'art.  9  della
          Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio,  del  25  luglio
          1978, basata sull'art. 54, paragrafo  3,  lettera  g),  del
          trattato e relativa ai conti  annuali  di  taluni  tipi  di
          societa' (28), e gli utili e le perdite portati a nuovo per
          destinazione del risultato finale di esercizio; 
              27) «consiglio»: il consiglio di amministrazione  o  di
          sorveglianza,  o   entrambi,   conformemente   al   diritto
          societario nazionale; 
              28) «membro indipendente del consiglio»: un membro  del
          consiglio che non ha  rapporti  d'affari,  familiari  o  di
          altro tipo che configurino un  conflitto  di  interessi  in
          relazione alla CCP  interessata  o  ai  suoi  azionisti  di
          controllo, dirigenti o partecipanti diretti, e che  non  ha
          avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la
          sua carica di membro del consiglio; 
              29) «alta dirigenza»:  la  persona  o  le  persone  che
          dirigono di fatto l'attivita' della CCP o il repertorio  di
          dati sulle negoziazioni e il membro esecutivo  o  i  membri
          esecutivi del consiglio.". 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art.
          1  del  Testo  Unico  della  Finanza  di  cui  al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              "Art.  1  (Definizioni).  - 1.  Nel  presente   decreto
          legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  'IVASS':  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi  o  attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia; 
              f) "impresa di  investimento  comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
              g)   "impresa   di   investimento    extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
              h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
              i)    'societa'    di    investimento    a     capitale
          variabile'(Sicav): l'Oicr aperto  costituito  in  forma  di
          societa' per azioni a capitale variabile con sede legale  e
          direzione generale in Italia avente per  oggetto  esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) 'societa'  di  investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
              j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi quelli erogati  a  valere  sul  patrimonio
          dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili  o  immobili,
          in base a una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
              k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
              m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE,  costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):  il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
              m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'art. 39; 
              m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA  UE)':  gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
              m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
              m-septies)  'fondo  europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
              m-octies) 'fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)  'investitori  professionali':  i   clienti
          professionali ai sensi dell'art.  6,  commi  2-quinquies  e
          2-sexies; 
              m-duodecies)   'investitori    al    dettaglio':    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
              n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  'societa'  di   gestione   UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
              q-ter) 'depositario di Oicr': il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    'depositario    dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) 'quote e azioni di  Oicr':  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              r-quater) 'rating del credito': un parere  relativo  al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)
          n. 1060/2009; 
              r-quinquies)  'agenzia  di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti  italiani  o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) le emittenti azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2),  aventi  sede  in  uno  Stato  non  appartenente   alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
          mobiliari sono ammessi  alle  negoziazioni  in  un  mercato
          regolamentato italiano,  che  hanno  scelto  l'Italia  come
          Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un  solo
          Stato membro come Stato membro d'origine. La  scelta  resta
          valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori
          mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'   ammessi   alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizione  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al  bilancio
          approvato relativo all'ultimo  esercizio,  anche  anteriore
          all'ammissione alla negoziazione delle proprie  azioni,  un
          fatturato  fino  a  300  milioni  di   euro,   ovvero   una
          capitalizzazione media di mercato nell'ultimo  anno  solare
          inferiore ai 500 milioni di euro. Non  si  considerano  PMI
          gli emittenti azioni quotate che abbiano superato  entrambi
          i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
          consecutivi; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
              w-sexies)    "provvedimenti    di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
              1) l'amministrazione straordinaria, nonche'  le  misure
          adottate nel suo ambito; 
              2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4; 
              3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti  1
          e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari. 
              1-bis - 1-ter (Omissis). 
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono: 
              a) valori mobiliari; 
              b) strumenti del mercato monetario; 
              c) quote di un organismo di investimento collettivo del
          risparmio; 
              d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a valori mobiliari, valute, tassi di  interesse  o
          rendimenti,  o  ad   altri   strumenti   derivati,   indici
          finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
          con  consegna  fisica  del  sottostante  o  attraverso   il
          pagamento di differenziali in contanti; 
              e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a merci il cui regolamento avviene  attraverso  il
          pagamento di differenziali in contanti o puo'  avvenire  in
          tal modo a discrezione di una delle parti,  con  esclusione
          dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
          altro evento che determina la risoluzione del contratto; 
              f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap"   e   altri   contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
              g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a  termine
          ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci  il
          cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
          del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
          che   non   hanno   scopi   commerciali,   e   aventi    le
          caratteristiche di  altri  strumenti  finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
              h) strumenti derivati per il trasferimento del  rischio
          di credito; 
              i) contratti finanziari differenziali; 
              j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine  sui
          tassi d'interesse e altri  contratti  derivati  connessi  a
          variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,  quote   di
          emissione,  tassi  di  inflazione   o   altre   statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  96-bis  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi  di  garanzia
          effettuano i  rimborsi  nei  casi  di  liquidazione  coatta
          amministrativa delle banche autorizzate in Italia.  Per  le
          succursali di banche comunitarie operanti  in  Italia,  che
          abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia
          italiano, i rimborsi  hanno  luogo  nei  casi  in  cui  sia
          intervenuto  il  sistema  di  garanzia   dello   Stato   di
          appartenenza.  I  sistemi  di  garanzia  possono  prevedere
          ulteriori casi e forme di intervento. 
              2. I sistemi di garanzia tutelano i  depositanti  delle
          succursali comunitarie delle banche italiane; essi  possono
          altresi'  prevedere  la  tutela   dei   depositanti   delle
          succursali extracomunitarie delle banche italiane. 
              3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi
          acquisiti dalle banche con obbligo di  restituzione,  sotto
          forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni
          circolari  e  agli  altri  titoli  di   credito   ad   essi
          assimilabili. 
              4. Sono esclusi dalla tutela: 
              a)  i  depositi  e  gli  altri  fondi  rimborsabili  al
          portatore; 
              b)  le  obbligazioni   e   i   crediti   derivanti   da
          accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli; 
              c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi
          patrimoniali della banca; 
              c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice
          civile; 
              d) i depositi derivanti  da  transazioni  in  relazione
          alle  quali  sia  intervenuta  una  condanna  per  i  reati
          previsti negli articoli  648-  bis  e  648-ter  del  codice
          penale; 
              e) i depositi delle amministrazioni dello Stato,  degli
          enti regionali, provinciali, comunali e  degli  altri  enti
          pubblici territoriali; 
              f) i depositi effettuati da banche in nome e per  conto
          proprio, nonche' i crediti delle stesse; 
              g)  i  depositi  delle  societa'  finanziarie  e  delle
          societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista   indicate
          nell'art. 59, comma 1, lettere b) e b-bis), delle compagnie
          di   assicurazione;   degli   organismi   di   investimento
          collettivo del risparmio; di altre  societa'  dello  stesso
          gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica; 
              h) i depositi, anche effettuati per interposta persona,
          dei componenti gli organi  sociali  e  dell'alta  direzione
          della banca o della capogruppo del gruppo bancario; 
              i) i depositi, anche effettuati per interposta persona,
          dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 19; 
              l) i depositi per i quali il  depositante  ha  ottenuto
          dalla banca, a titolo individuale, tassi e  condizioni  che
          hanno concorso  a  deteriorare  la  situazione  finanziaria
          della banca, in base  a  quanto  accertato  dai  commissari
          liquidatori. 
              5. Il limite di rimborso  per  ciascun  depositante  e'
          pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite
          per adeguarlo alle  eventuali  variazioni  apportate  dalla
          Commissione europea in funzione del tasso di inflazione. 
              6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non  esclusi  ai
          sensi del comma 4, che  possono  essere  fatti  valere  nei
          confronti    della    banca    in    liquidazione    coatta
          amministrativa, secondo quanto previsto dalla  sezione  III
          del presente titolo. 
              7.  Il  rimborso  e'  effettuato  entro  venti   giorni
          lavorativi dalla data in cui si producono gli  effetti  del
          provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'art. 83,
          comma 1. Il  termine  puo'  essere  prorogato  dalla  Banca
          d'Italia, in  circostanze  del  tutto  eccezionali  per  un
          periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi. 
              8. I sistemi di garanzia  subentrano  nei  diritti  dei
          depositanti  nei  confronti  della  banca  in  liquidazione
          coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e,
          entro tali limiti, percepiscono  i  riparti  erogati  dalla
          liquidazione in via  prioritaria  rispetto  ai  depositanti
          destinatari dei rimborsi medesimi.". 
              - La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  14  giugno  2006  ,  relativa  all'accesso
          all'attivita' degli enti  creditizi  ed  al  suo  esercizio
          (rifusione) e' pubblicata nella GU L 177 del 30.6.2006. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 23  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 23 (Nozione di  controllo).  -  1.  Ai  fini  del
          presente capo il controllo sussiste, anche con  riferimento
          a  soggetti  diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
          dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile  e
          in presenza di  contratti  o  di  clausole  statutarie  che
          abbiano per oggetto o per effetto il potere  di  esercitare
          l'attivita' di direzione e coordinamento. 
              2. Il controllo  si  considera  esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni: 
              1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi,
          ha il diritto di nominare o revocare la  maggioranza  degli
          amministratori  o  del  consiglio  di  sorveglianza  ovvero
          dispone da solo della maggioranza dei voti  ai  fini  delle
          deliberazioni relative alle materie di  cui  agli  articoli
          2364 e 2364-bis del codice civile; 
              2) possesso di partecipazioni idonee  a  consentire  la
          nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
          consiglio   di   amministrazione   o   del   consiglio   di
          sorveglianza; 
              3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra   soci,   di
          carattere finanziario ed organizzativo idonei a  conseguire
          uno dei seguenti effetti: 
              a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
              b) il coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune; 
              c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dalle partecipazioni possedute; 
              d)  l'attribuzione,  a  soggetti  diversi   da   quelli
          legittimati in base alla titolarita' delle  partecipazioni,
          di  poteri  nella  scelta  degli   amministratori   o   dei
          componenti del consiglio di sorveglianza  o  dei  dirigenti
          delle imprese; 
              4) assoggettamento a direzione  comune,  in  base  alla
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          concordanti elementi.". 
              -  Il  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267   e   successive
          modificazioni  recante:  "Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione  coatta  amministrativa"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  69-sexies  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 69-sexies (Valutazione dei piani  di  risanamento
          individuali e di gruppo). - 1. La Banca d'Italia, entro sei
          mesi  dalla  presentazione  del  piano  di  risanamento   e
          sentite, per  le  succursali  significative,  le  autorita'
          competenti  degli  Stati  comunitari  in  cui  esse   siano
          stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del  piano
          in  conformita'  dei  criteri  indicati  nelle   pertinenti
          disposizioni dell'Unione europea. 
              2. Il piano di risanamento e'  trasmesso  all'autorita'
          di   risoluzione   per   la   formulazione   di   eventuali
          raccomandazioni sui profili rilevanti  per  la  risoluzione
          della banca o del gruppo bancario. 
              3. Se  all'esito  della  verifica  emergono  carenze  o
          impedimenti al conseguimento delle finalita' del piano,  la
          Banca d'Italia puo', fissando i relativi termini: 
              a)  richiedere  alla  banca  o   alla   capogruppo   di
          presentare un piano modificato; 
              b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano; 
              c) ordinare modifiche da apportare all'attivita',  alla
          struttura organizzativa o alla forma societaria della banca
          o del gruppo bancario o ordinare  altre  misure  necessarie
          per conseguire le finalita' del piano. 
              4. Resta ferma la  possibilita'  di  adottare,  ove  le
          circostanze lo richiedano, una o piu' delle misure previste
          dagli articoli 53-bis e 67-ter.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  7-bis  della
          legge  30  aprile  1999,   n.   130   (Disposizioni   sulla
          cartolarizzazione dei crediti): 
              "Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1.  Le
          disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e  3,
          all'art. 4 e all'art.  6,  comma  2,  si  applicano,  salvo
          quanto specificato ai commi 2 e 3  del  presente  articolo,
          alle operazioni aventi ad oggetto le  cessioni  di  crediti
          fondiari  e  ipotecari,  di  crediti  nei  confronti  delle
          pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche
          individuabili  in  blocco,   nonche'   di   titoli   emessi
          nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  aventi  ad
          oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
          in  favore  di  societa'  il  cui  oggetto  esclusivo   sia
          l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante  l'assunzione
          di finanziamenti concessi o garantiti  anche  dalle  banche
          cedenti, e la prestazione di garanzia per  le  obbligazioni
          emesse dalle stesse banche ovvero da altre. 
              2. I crediti ed i titoli acquistati dalla  societa'  di
          cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
          sono destinati al soddisfacimento  dei  diritti,  anche  ai
          sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle
          obbligazioni di cui al comma  1  e  delle  controparti  dei
          contratti derivati con finalita' di  copertura  dei  rischi
          insiti nei crediti  e  nei  titoli  ceduti  e  degli  altri
          contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
          dell'operazione, in via prioritaria  rispetto  al  rimborso
          dei finanziamenti di cui al comma 1. 
              3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma  2,  e
          4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
          comma 2 del presente articolo. A tali fini,  per  portatori
          di titoli devono intendersi i portatori delle  obbligazioni
          di cui al comma 1. 
              4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
          articoli 69 e 70 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440. Dell'affidamento o trasferimento  delle  funzioni  di
          cui all'art. 2, comma 3, lettera  c),  a  soggetti  diversi
          dalla banca cedente, e' dato avviso mediante  pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione  mediante
          lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   alle
          pubbliche  amministrazioni  debitrici.   Ai   finanziamenti
          concessi alle societa' di cui al comma 1  e  alla  garanzia
          prestata dalle medesime  societa'  si  applica  l'art.  67,
          quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni. 
              5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sentita la  Banca  d'Italia,  adotta  disposizioni  di
          attuazione del presente  articolo  aventi  ad  oggetto,  in
          particolare,  il  rapporto  massimo  tra  le   obbligazioni
          oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia  di
          tali attivita' e di quelle, dagli  equivalenti  profili  di
          rischio, utilizzabili per la loro successiva  integrazione,
          nonche' le caratteristiche della garanzia di cui  al  comma
          1. 
              6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo. Tali disposizioni disciplinano  anche  i
          requisiti delle banche emittenti, i criteri che  le  banche
          cedenti adottano per  la  valutazione  dei  crediti  e  dei
          titoli ceduti e  le  relative  modalita'  di  integrazione,
          nonche'  i  controlli  che  le  banche  effettuano  per  il
          rispetto degli obblighi  previsti  dal  presente  articolo,
          anche per il tramite di societa' di  revisione  allo  scopo
          incaricate. 
              7. Ogni imposta  e  tassa  e'  dovuta  considerando  le
          operazioni di cui al  comma  1  come  non  effettuate  e  i
          crediti e i titoli che hanno formato  oggetto  di  cessione
          come iscritti nel bilancio della banca cedente, se  per  le
          cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo  valore
          di iscrizione in bilancio dei crediti e dei  titoli,  e  il
          finanziamento di cui al comma 1  e'  concesso  o  garantito
          dalla medesima banca cedente.". 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  1  dell'art.
          2409-terdecies del codice civile: 
              "Art.  2409-terdecies  (Competenza  del  consiglio   di
          sorveglianza). - Il consiglio di sorveglianza: 
              a) nomina  e  revoca  i  componenti  del  consiglio  di
          gestione; ne determina il compenso, salvo che  la  relativa
          competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea; 
              b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto,  il
          bilancio consolidato; 
              c) esercita le funzioni di  cui  all'art.  2403,  primo
          comma; 
              d) promuove l'esercizio dell'azione di  responsabilita'
          nei confronti dei componenti del consiglio di gestione; 
              e) presenta la denunzia al tribunale  di  cui  all'art.
          2409; 
              f) riferisce per iscritto  almeno  una  volta  all'anno
          all'assemblea sull'attivita'  di  vigilanza  svolta,  sulle
          omissioni e sui fatti censurabili rilevati; 
              f-bis) se previsto dallo statuto,  delibera  in  ordine
          alle  operazioni  strategiche  e  ai  piani  industriali  e
          finanziari della  societa'  predisposti  dal  consiglio  di
          gestione, ferma in ogni caso la responsabilita'  di  questo
          per gli atti compiuti. 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'ultimo   comma
          dell'art. 2351 del codice civile: 
              " Art. 2351 (Diritto di voto). - (Omissis). 
              Gli strumenti finanziari di  cui  agli  articoli  2346,
          sesto comma, e 2349, secondo comma, possono  essere  dotati
          del diritto di voto su argomenti specificamente indicati  e
          in particolare  puo'  essere  ad  essi  riservata,  secondo
          modalita'  stabilite  dallo  statuto,  la  nomina   di   un
          componente indipendente del consiglio di amministrazione  o
          del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
          cosi' nominate si applicano le medesime norme previste  per
          gli altri componenti dell'organo cui partecipano.". 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
          4 della  direttiva  2014/65/UE  (Direttiva  2014/65/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15  maggio  2014  ,
          relativa  ai  mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che
          modifica   la   direttiva   2002/92/CE   e   la   direttiva
          2011/61/UE): 
              "Art. 4 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  della  presente
          direttiva, si applicano le seguenti definizioni: 
              1)  «impresa  di   investimento»:   qualsiasi   persona
          giuridica la cui occupazione o attivita' abituale  consiste
          nel prestare uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
          nell'effettuare una o  piu'  attivita'  di  investimento  a
          titolo professionale. 
              Gli Stati membri possono includere nella definizione di
          «impresa di investimento» le imprese che non  sono  persone
          giuridiche a condizione che: 
              a) il loro status  giuridico  garantisca  ai  terzi  un
          livello di protezione  dei  loro  interessi  equivalente  a
          quello offerto dalle persone giuridiche, nonche' 
              b)  siano  oggetto   di   una   vigilanza   prudenziale
          equivalente adeguata al loro status giuridico. 
              Tuttavia, quando una persona fisica presta servizi  che
          implicano la detenzione di fondi o di valori  mobiliari  di
          terzi, essa puo'  essere  considerata  come  un'impresa  di
          investimento  ai  fini  della  presente  direttiva  e   del
          regolamento (UE) n. 600/2014 soltanto se, fatti  salvi  gli
          altri  requisiti  fissati  dalla  presente  direttiva,  dal
          regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla  direttiva  2013/36/UE
          tale persona soddisfa le condizioni seguenti: 
              a) i diritti di proprieta' dei terzi sugli strumenti  e
          i fondi devono essere salvaguardati, in particolare in caso
          di insolvenza  dell'impresa  o  dei  suoi  proprietari,  di
          confisca, di compensazione  o  di  qualsiasi  altra  azione
          intentata   dai   creditori   dell'impresa   o   dei   suoi
          proprietari; 
              b) l'impresa deve essere soggetta a norme il cui  scopo
          e' il controllo della sua solvibilita', nonche'  di  quella
          dei suoi proprietari; 
              c)  i  conti   annuali   dell'impresa   devono   essere
          controllati da una o piu' persone abilitate,  a  norma  del
          diritto nazionale, alla revisione dei conti; 
              d) quando un'impresa  ha  un  solo  proprietario,  tale
          persona deve provvedere alla protezione  degli  investitori
          in caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa dovuta al
          decesso  del  proprietario  o  alla  sua  incapacita'  o  a
          qualsiasi altra situazione simile; 
              2) «servizi e  attivita'  di  investimento»:  qualsiasi
          servizio   o   attivita'   riportati   nella   sezione    A
          dell'allegato  I  relativo  ad  uno  degli  strumenti   che
          figurano nella sezione C dell'allegato I. 
              La Commissione  adotta  atti  delegati  in  conformita'
          dell'art. 89 che specificano: 
              a) i contratti derivati di cui all'allegato I sezione C
          6  che  hanno  caratteristiche   di   prodotti   energetici
          all'ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica
          del  sottostante  e  i  «contratti  derivati  su   prodotti
          energetici C 6»; 
              b) i  contratti  derivati  di  cui  alla  sezione  C  7
          dell'allegato  I  aventi  le   caratteristiche   di   altri
          strumenti finanziari derivati; 
              c) i contratti  derivati  di  cui  alla  sezione  C  10
          dell'allegato  I  aventi  le   caratteristiche   di   altri
          strumenti finanziari derivati, avendo riguardo tra  l'altro
          al fatto se questi strumenti sono negoziati in  un  mercato
          regolamentato, in un sistema multilaterale di  negoziazione
          o in un sistema organizzato di negoziazione; 
              3) «servizi accessori»:  qualsiasi  servizio  riportato
          nella sezione B dell'allegato I; 
              4) «consulenza in materia di investimenti»: prestazione
          di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua
          richiesta o per iniziativa  dell'impresa  di  investimento,
          riguardo ad una o  piu'  operazioni  relative  a  strumenti
          finanziari; 
              5)  «esecuzione  di  ordini  per  conto  dei  clienti»:
          conclusione di accordi di acquisto o di vendita  di  uno  o
          piu' strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende
          la conclusione di  accordi  per  la  vendita  di  strumenti
          finanziari emessi da un'impresa di  investimento  o  da  un
          ente creditizio al momento della loro emissione; 
              6) «negoziazione per conto proprio»: contrattazione  ai
          fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o piu'
          strumenti finanziari nelle  quali  il  negoziatore  impegna
          capitale proprio; 
              7) «market maker»:  una  persona  che  si  propone  sui
          mercati finanziari, su base continuativa, come  disposta  a
          negoziare  per  conto  proprio   acquistando   e   vendendo
          strumenti finanziari con impegno  di  capitale  proprio  di
          questa persona ai prezzi definiti da questa persona; 
              8)  «gestione  del  portafoglio»:  gestione,  su   base
          discrezionale  e   individualizzata,   di   portafogli   di
          investimento  nell'ambito  di  un  mandato  conferito   dai
          clienti, qualora  tali  portafogli  includano  uno  o  piu'
          strumenti finanziari; 
              9) «cliente»: persona fisica  o  giuridica  alla  quale
          un'impresa di investimento presta servizi di investimento o
          servizi accessori; 
              10) «cliente professionale»:  cliente  che  soddisfa  i
          criteri stabiliti nell'allegato II; 
              11) «cliente al dettaglio»:  cliente  che  non  sia  un
          cliente professionale; 
              12) «mercato  di  crescita  per  le  PMI»:  un  sistema
          multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di
          crescita per le PMI in conformita' dell'art. 33; 
              13) «piccola o media impresa»: un'impresa  che  ha  una
          capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR
          sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti
          anni civili; 
              14) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o
          di vendita di uno strumento finanziario  al  prezzo  limite
          fissato  o  a  un  prezzo  piu'  vantaggioso   e   per   un
          quantitativo fissato; 
              15)  «strumento   finanziario»:   qualsiasi   strumento
          riportato nella sezione C dell'allegato I; 
              16) «contratti derivati su prodotti  energetici  C  6»,
          contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a   termine
          standardizzati (future), swap e tutti gli  altri  contratti
          derivati concernenti carbone  o  petrolio  menzionati  alla
          Sezione C 6  dell'allegato  I  che  sono  negoziati  in  un
          sistema  organizzato  di  negoziazione  e   devono   essere
          regolati con consegna fisica del sottostante; 
              17) «strumenti del  mercato  monetario»:  categorie  di
          strumenti normalmente negoziati nel mercato  monetario,  ad
          esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e  le
          carte  commerciali,  ad  esclusione  degli   strumenti   di
          pagamento; 
              18)  «gestore  del  mercato»:  persona  o  persone  che
          gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano l'attivita'
          di un  mercato  regolamentato  e  puo'  coincidere  con  il
          mercato regolamentato stesso; 
              19) «sistema multilaterale»: un  sistema  o  meccanismo
          che  consente  l'interazione  tra  interessi  multipli   di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari; 
              20)  «internalizzatore  sistematico»:   un'impresa   di
          investimento   che   in   modo   organizzato,    frequente,
          sistematico  e  sostanziale  negozia  per   conto   proprio
          eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un  mercato
          regolamentato, di un sistema multilaterale di  negoziazione
          o di un sistema organizzato di negoziazione  senza  gestire
          un sistema multilaterale; 
              Il modo frequente e sistematico si misura per numero di
          negoziazioni fuori listino (OTC)  su  strumenti  finanziari
          effettuate dall'impresa di investimento per  proprio  conto
          mediante esecuzione  degli  ordini  dei  clienti.  Il  modo
          sostanziale si misura sia per dimensioni delle negoziazioni
          OTC effettuate dall'impresa di investimento in relazione al
          totale  delle  negoziazioni  dell'impresa  di  investimento
          sullo   strumento   finanziario   specifico,   oppure   per
          dimensioni delle negoziazioni OTC  svolta  dall'impresa  di
          investimento in  relazione  al  totale  delle  negoziazioni
          nell'Unione  sullo  strumento  finanziario  specifico.   La
          definizione  di  internalizzatore  sistematico  si  applica
          solamente quando  sono  superati  i  limiti  prefissati  in
          relazione  al  modo  frequente  e  sistematico  e  al  modo
          sostanziale o quando un'impresa di investimento sceglie  di
          partecipare al regime degli internalizzatori sistematici; 
              21)  «mercato  regolamentato»:  sistema  multilaterale,
          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base
          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e  funziona  regolarmente  e  conformemente  al
          titolo III della presente direttiva; 
              22) «sistema multilaterale  di  negoziazione»:  sistema
          multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un
          gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno
          e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente
          al titolo II della presente direttiva; 
              23) «sistema organizzato di negoziazione»:  un  sistema
          multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema
          multilaterale di negoziazione  che  consente  l'interazione
          tra interessi multipli di acquisto e di  vendita  di  terzi
          relativi a obbligazioni, strumenti finanziari  strutturati,
          quote di emissione e strumenti derivati, in  modo  da  dare
          luogo a contratti conformemente al titolo II della presente
          direttiva; 
              24) «sede di negoziazione»: un  mercato  regolamentato,
          un sistema  multilaterale  di  negoziazione  o  un  sistema
          organizzato di negoziazione; 
              25) «mercato liquido»:  il  mercato  di  uno  strumento
          finanziario o di una categoria di strumenti  finanziari  in
          cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su
          base   continua,   valutato   conformemente   ai    criteri
          sottoelencati, tenendo conto delle strutture specifiche  di
          mercato  del  particolare  strumento  finanziario  o  della
          particolare categoria di strumenti finanziari: 
              a) la frequenza e le dimensioni medie delle  operazioni
          in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto  della
          natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria  di
          strumenti finanziari; 
              b) il numero e il  tipo  di  partecipanti  al  mercato,
          compreso il rapporto tra i partecipanti al  mercato  e  gli
          strumenti negoziati in relazione a un determinato prodotto; 
              c)  le  dimensioni   medie   dei   differenziali,   ove
          disponibili; 
              26)  «autorita'  competente»:  autorita'  designata  da
          ciascuno  Stato  membro  a  norma   dell'art.   69,   salvo
          altrimenti indicato nella presente direttiva; 
              27) «ente creditizio»: un ente come  definito  all'art.
          4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 573/2013. 
              28) «societa' di gestione  degli  OICVM»:  societa'  di
          gestione come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera  b,
          della direttiva 2009/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, 
              29) «agente collegato»: persona fisica o giuridica che,
          sotto la piena e incondizionata responsabilita' di una sola
          impresa  di  investimento  per  conto  della  quale  opera,
          promuove servizi  di  investimento  e/o  servizi  accessori
          presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette  le
          istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi  di
          investimento  o  strumenti  finanziari,  colloca  strumenti
          finanziari o presta  consulenza  ai  clienti  o  potenziali
          clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari; 
              30) «succursale»: sede di attivita' diversa dalla  sede
          centrale che costituisce una parte, priva  di  personalita'
          giuridica, di un'impresa di investimento e fornisce servizi
          e/o attivita' di investimento e che puo'  inoltre  prestare
          servizi accessori per i quali l'impresa di investimento  e'
          stata autorizzata; tutte le  sedi  di  attivita'  insediate
          nello stesso Stato membro da un'impresa di investimento che
          abbia la sede  centrale  in  un  altro  Stato  membro  sono
          considerate come un'unica succursale; 
              31)  «partecipazione  qualificata»:  partecipazione  in
          un'impresa  di  investimento,  diretta  o  indiretta,   non
          inferiore al 10 % del capitale sociale  o  dei  diritti  di
          voto  di  cui  agli  articoli  9  e  10   della   direttiva
          2004/109/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  (44)
          tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione  di
          cui all'art. 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva  oppure
          che comporta la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza
          notevole sulla gestione dell'impresa in cui si  detiene  la
          partecipazione; 
              32) «impresa madre», un'impresa madre  ai  sensi  degli
          articoli 2, paragrafo 9, e 22  della  direttiva  2013/34/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              33) «impresa figlia»: impresa  figlia  ai  sensi  degli
          articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva  2013/34/UE;
          l'impresa  figlia  di  un'impresa   figlia   e'   parimenti
          considerata impresa figlia dell'impresa madre che e' a capo
          di tali imprese; 
              34) «gruppo»:  un  gruppo  come  definito  all'art.  2,
          paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE; 
              35) «stretti legami»: situazione nella quale due o piu'
          persone fisiche o giuridiche sono legate: 
              a) da una «partecipazione», vale a dire  dal  fatto  di
          detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
          20 %  o  piu'  dei  diritti  di  voto  o  del  capitale  di
          un'impresa; 
              b) da un legame di «controllo», ossia  dalla  relazione
          esistente tra un'impresa  madre  e  un'impresa  figlia,  in
          tutti i casi di cui all'art. 22, paragrafi  1  e  2,  della
          direttiva 2013/34/UE, o  relazione  analoga  esistente  tra
          persone fisiche e giuridiche e un'impresa,  nel  qual  caso
          ogni impresa figlia di  un'impresa  figlia  e'  considerata
          impresa figlia dell'impresa madre che e'  a  capo  di  tali
          imprese; 
              c) da un legame duraturo tra due o  tutte  le  suddette
          persone e uno stesso soggetto  che  sia  una  relazione  di
          controllo. 
              36) «organo di gestione»: l'organo - o gli organi -  di
          un'impresa di investimento, di un gestore del mercato o  di
          un fornitore di servizi di  comunicazione  dati,  designato
          conformemente al diritto nazionale,  cui  e'  conferito  il
          potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi
          e la direzione generale dell'entita',  che  supervisiona  e
          monitora le decisioni della dirigenza e  comprende  persone
          che dirigono di fatto l'attivita' dell'ente. 
              Quando la presente direttiva fa riferimento  all'organo
          di gestione  e,  conformemente  al  diritto  nazionale,  le
          funzioni  di  gestione   e   di   supervisione   strategica
          dell'organo di gestione sono assegnate a  organi  o  membri
          diversi all'interno di uno stesso organo, lo  Stato  membro
          identifica gli organi o i membri  dell'organo  di  gestione
          responsabili conformemente al  proprio  diritto  nazionale,
          salva diversa disposizione della presente direttiva; 
              37) «alta dirigenza»: le persone fisiche che esercitano
          funzioni   esecutive   nell'ambito   di    un'impresa    di
          investimento, di un gestore del mercato o di  un  fornitore
          di servizi di comunicazione dati e  che  sono  responsabili
          della gestione quotidiana e ne  risponodono  all'organo  di
          gestione, compresa l'attuazione delle politiche concernenti
          la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti da  parte
          dell'impresa e del suo personale; 
              38) «negoziazione «matched principal»: una negoziazione
          in cui l'intermediario si interpone nella  transazione  tra
          l'acquirente e il venditore  in  modo  da  non  essere  mai
          esposto al rischio di mercato durante  l'intera  esecuzione
          della transazione,  con  le  due  parti  della  transazione
          eseguite simultaneamente, e la transazione e'  conclusa  ad
          un prezzo al quale l'intermediario non realizza  ne'  utili
          ne'  perdite,  fatta  eccezione  per  le  commissioni,  gli
          onorari   o   le   spese   della   transazione   comunicati
          precedentemente; 
              39)   «negoziazione   algoritmica»:   negoziazione   di
          strumenti finanziari in  cui  un  algoritmo  informatizzato
          determina automaticamente  i  parametri  individuali  degli
          ordini, come ad esempio se avviare l'ordine,  i  tempi,  il
          prezzo o la quantita' dell'ordine o come  gestire  l'ordine
          dopo la sua presentazione, con intervento  umano  minimo  o
          nullo e non comprende i sistemi utilizzati  unicamente  per
          trasmettere ordini a una o piu' sedi di  negoziazione,  per
          trattare ordini che non  comportano  la  determinazione  di
          parametri di trading, per confermare ordini o per  eseguire
          il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite; 
              40)  «tecnica  di  negoziazione  algoritmica  ad   alta
          frequenza»: qualsiasi tecnica di  negoziazione  algoritmica
          caratterizzata da: 
              a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le  latenze
          di rete e  di  altro  genere,  compresa  almeno  una  delle
          strutture  per   l'inserimento   algoritmico   dell'ordine:
          co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
          diretto a velocita' elevata; 
              b)    determinazione    da    parte     del     sistema
          dell'inizializzazione,    generazione,    trasmissione    o
          esecuzione  dell'ordine  senza  intervento  umano  per   il
          singolo ordine o negoziazione, e 
              c)  elevato  traffico  infragiornaliero   di   messaggi
          consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni; 
              41) «accesso elettronico diretto»: un accordo  in  base
          al quale un membro di una sede di  negoziazione  o  un  suo
          partecipante o cliente consente a una persona di utilizzare
          il proprio codice di negoziazione in  modo  da  trasmettere
          per  via  elettronica  ordini  relativi  a  uno   strumento
          finanziario  direttamente  alla  sede  di  negoziazione   e
          comprende gli accordi che  implicano  l'utilizzo  da  parte
          della   persona   dell'infrastruttura   del   membro,   del
          partecipante o del  cliente,  o  di  qualsiasi  sistema  di
          collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per
          trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato)  e  gli
          accordi  che  non   prevedono   l'uso   di   una   siffatta
          infrastruttura  da   parte   di   tale   persona   (accesso
          sponsorizzato); 
              42) «pratica di  vendita  abbinata»:  l'offerta  di  un
          servizio di investimento insieme  a  un  altro  servizio  o
          prodotto come parte di un pacchetto o come  condizione  per
          l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto. 
              43) «deposito strutturato»: un deposito quale  definito
          all'art.  2,  paragrafo  1,  lettera  c),  della  direttiva
          2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (46),che
          e' pienamente rimborsabile alla scadenza in base a  termini
          secondo  i  quali  qualsiasi  interesse  o   premio   sara'
          rimborsato  (o  e'   a   rischio)   secondo   una   formula
          comprendente fattori quali: 
              a) un indice o una combinazione di  indici,  eccetto  i
          depositi  a  tasso   variabile   il   cui   rendimento   e'
          direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
          o il Libor; 
              b) uno strumento finanziario o una  combinazione  degli
          strumenti finanziari; 
              c) una merce o combinazione di merci o  di  altri  beni
          infungibili, materiali o immateriali», o 
              d) un tasso di cambio o una combinazione  di  tassi  di
          cambio; 
              44) «valori mobiliari»: categorie  di  valori,  esclusi
          gli strumenti di pagamento, che  possono  essere  negoziati
          nel mercato dei capitali, ad esempio: 
              a) azioni di societa' e  altri  titoli  equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          certificati di deposito azionario; 
              b) obbligazioni e altri titoli di  debito,  compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
              c) qualsiasi altro valore  mobiliare  che  permetta  di
          acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti
          un regolamento  a  pronti  determinato  con  riferimento  a
          valori mobiliari, valute, tassi di interesse o  rendimenti,
          merci o altri indici o misure; 
              45) «certificati di deposito»: titoli  negoziabili  sul
          mercato dei  capitali,  rappresentanti  la  proprieta'  dei
          titoli di un emittente non  domiciliato,  ammissibili  alla
          negoziazione  in  un  mercato  regolamentato  e   negoziati
          indipendentemente    dai    titoli    dell'emittente    non
          domiciliato; 
              46) «fondi indicizzati quotati»: fondi con  almeno  una
          particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta
          la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell'ambito
          della  quale  almeno   un   market-maker   interviene   per
          assicurare che il prezzo delle sue  azioni  o  quote  nella
          sede  di  negoziazione   non   si   discosti   in   maniera
          significativa dal rispettivo  valore  netto  di  inventario
          ne', se del caso, da quello indicativo calcolato  in  tempo
          reale (indicative NET asset value); 
              47)  «certificati»:  i   certificati   quali   definiti
          all'art. 2, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE)  n.
          600/2014; 
              48)  «prodotti  finanziari  strutturati»:  i   prodotti
          finanziari strutturati quali definiti all'art. 2, paragrafo
          1, punto 28 del regolamento (UE) n. 600/2014; 
              49) «strumenti derivati»: gli strumenti derivati  quali
          definiti all'art. 2, paragrafo 1, punto 29 del  regolamento
          (UE) n. 600/2014; 
              50) «derivati su merci»:  i  derivati  su  merci  quali
          definiti all'art. 2, paragrafo 1, punto 30 del  regolamento
          (UE) n. 600/2014; 
              51) «CCP»: una CCP ai sensi dell'art. 2,  paragrafo  1,
          del regolamento (UE) n. 648/2012; 
              52) «dispositivo di pubblicazione autorizzato» o «APA»:
          soggetto autorizzato  ai  sensi  delle  disposizioni  della
          direttiva 2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni
          concluse per conto di  imprese  di  investimento  ai  sensi
          degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014; 
              53)   «fornitore   di   un   sistema   consolidato   di
          pubblicazione» o «CTP»: soggetto autorizzato ai sensi della
          presente direttiva a fornire il servizio di raccolta presso
          mercati    regolamentati,    sistemi    multilaterali    di
          negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e  APA  i
          report  delle  operazioni  concluse   per   gli   strumenti
          finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12 e 13 e 20 e 21
          del regolamento (UE) n 600/2014 e di  consolidamento  delle
          suddette informazioni in  un  flusso  elettronico  di  dati
          attualizzati in continuo, in grado di fornire  informazioni
          sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario; 
              54) «meccanismo di segnalazione autorizzato»  o  «ARM»:
          soggetto autorizzato ai sensi della  presente  direttiva  a
          segnalare le informazioni  di  dettaglio  sulle  operazioni
          concluse alle autorita' competenti  o  all'ESMA  per  conto
          delle imprese di investimento; 
              55) «Stato membro d'origine»: 
              a) nel caso di imprese di investimento: 
              i) se l'impresa di investimento e' una persona  fisica,
          lo Stato membro in cui tale  persona  ha  la  propria  sede
          centrale; 
              ii)  se  l'impresa  di  investimento  e'  una   persona
          giuridica, lo Stato membro in cui  si  trova  la  sua  sede
          legale; 
              iii) se, in base al diritto nazionale cui e'  soggetta,
          l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo  Stato
          membro in cui e' situata la sua sede centrale; 
              b) nel caso di mercati regolamentati: Stato  membro  in
          cui e' registrato il mercato regolamentato o se, in base al
          diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha
          una sede legale, Stato membro in cui e' situata la sua sede
          centrale; 
              c)  in  caso  di  un  APA,   sistema   consolidato   di
          pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato: 
              i) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,  il
          meccanismo  di  segnalazione  autorizzato  o   il   sistema
          consolidato di pubblicazione  e'  una  persona  fisica,  lo
          Stato membro  in  cui  tale  persona  ha  la  propria  sede
          centrale; 
              ii) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato,  il
          meccanismo  di  segnalazione  autorizzato  o   il   sistema
          consolidato di pubblicazione e' una persona  giuridica,  lo
          Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 
              iii) se, in base al diritto nazionale cui e'  soggetto,
          il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il  meccanismo
          di segnalazione autorizzato o  il  sistema  consolidato  di
          pubblicazione non ha una sede legale, lo  Stato  membro  in
          cui e' situata la sua sede centrale. 
              56) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro,  diverso
          dallo  Stato  membro  d'origine,  in  cui   un'impresa   di
          investimento  ha  una  succursale  o  presta   servizi   di
          investimento e/o esercita attivita' di investimento,  o  lo
          Stato  membro  in  cui  un  mercato  regolamentato   adotta
          opportune misure  in  modo  da  facilitare  l'accesso  alla
          negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di  membri
          o partecipanti stabiliti in tale Stato membro; 
              57) «impresa di paesi terzi»: impresa che, se avesse la
          propria sede centrale o sede legale nell'Unione, sarebbe un
          ente creditizio che presta servizi d'investimento o  svolge
          attivita' d'investimento o un'impresa di investimento; 
              58) «prodotto  energetico  all'ingrosso»:  un  prodotto
          energetico all'ingrosso quale definito all'art. 2, punto 4,
          del regolamento (UE) n. 1227/2011; 
              59) «derivati su merci agricole»: i contratti  derivati
          connessi a prodotti di cui all'art.  1  e  all'allegato  I,
          parti da I a XXIV/1 del regolamento (UE) n.  1308/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
              60) «emittente sovrano»: uno dei seguenti emittenti  di
          strumenti di debito: 
              i) l'Unione; 
              ii)uno  Stato  membro,  ivi   inclusi   un   ministero,
          un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro; 
              iii) in caso di Stato membro federale, un membro  della
          federazione; 
              iv) una societa' veicolo per  conto  di  diversi  Stati
          membri; 
              v) un ente finanziario internazionale costituito da due
          o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e
          fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi  membri
          che  stanno  affrontando  o  sono   minacciati   da   gravi
          finanziarie; o 
              vi) la Banca europea per gli investimenti; 
              61) «debito sovrano», uno strumento di debito emesso da
          un emittente sovrano; 
              62) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che: 
              a) permetta al cliente di  memorizzare  informazioni  a
          lui personalmente  dirette,  in  modo  che  possano  essere
          agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato  ai
          fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 
              b)  che  consenta  la  riproduzione  inalterata   delle
          informazioni memorizzate; 
              63) «fornitore di servizi di  comunicazione  dati»,  un
          APA,  un  sistema  consolidato  di   pubblicazione   o   di
          meccanismo di segnalazione autorizzato. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52): 
              "Art.  1(Definizioni).  -  1.  Nel   presente   decreto
          legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  'IVASS':  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi  o  attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia; 
              f) "impresa di  investimento  comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
              g)   "impresa   di   investimento    extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
              h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
              i)    'societa'    di    investimento    a     capitale
          variabile'(Sicav): l'Oicr aperto  costituito  in  forma  di
          societa' per azioni a capitale variabile con sede legale  e
          direzione generale in Italia avente per  oggetto  esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) 'societa'  di  investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
              j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi quelli erogati  a  valere  sul  patrimonio
          dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili  o  immobili,
          in base a una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
              k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
              m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE,  costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):  il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
              m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'art. 39; (39) 
              m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA  UE)':  gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
              m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
              m-septies)  'fondo  europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
              m-octies) 'fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)  'investitori  professionali':  i   clienti
          professionali ai sensi dell'art.  6,  commi  2-quinquies  e
          2-sexies; 
              m-duodecies)   'investitori    al    dettaglio':    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
              n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  'societa'  di   gestione   UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
              q-ter) 'depositario di Oicr': il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    'depositario    dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) 'quote e azioni di  Oicr':  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              r-quater) 'rating del credito': un parere  relativo  al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)
          n. 1060/2009; 
              r-quinquies)  'agenzia  di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti  italiani  o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) le emittenti azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2),  aventi  sede  in  uno  Stato  non  appartenente   alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
          mobiliari sono ammessi  alle  negoziazioni  in  un  mercato
          regolamentato italiano,  che  hanno  scelto  l'Italia  come
          Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un  solo
          Stato membro come Stato membro d'origine. La  scelta  resta
          valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori
          mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'   ammessi   alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizione  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al  bilancio
          approvato relativo all'ultimo  esercizio,  anche  anteriore
          all'ammissione alla negoziazione delle proprie  azioni,  un
          fatturato  fino  a  300  milioni  di   euro,   ovvero   una
          capitalizzazione media di mercato nell'ultimo  anno  solare
          inferiore ai 500 milioni di euro. Non  si  considerano  PMI
          gli emittenti azioni quotate che abbiano superato  entrambi
          i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
          consecutivi; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
              w-sexies)    "provvedimenti    di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
              1) l'amministrazione straordinaria, nonche'  le  misure
          adottate nel suo ambito; 
              2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4; 
              3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti  1
          e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  della   Sezione   A
          dell'Allegato  al  Regolamento   (UE)   n.   909/2014   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio)  del  23  luglio  2014
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali  di  titoli  e
          recante modifica delle direttive 98/26/CE  e  2014/65/UE  e
          del regolamento (UE) n. 236/2012: 
              "ALLEGATO 
              ELENCO DEI SERVIZI 
              SEZIONE A 
              Servizi di base dei depositari centrali di titoli 
              1. Registrazione iniziale dei titoli in un  sistema  di
          scritture contabili («servizio di notariato»). 
              2. Fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello
          piu' elevato («servizio di gestione accentrata»). 
              3.  Gestione  di  un  sistema  di  regolamento   titoli
          («servizio di regolamento»).". 
              - Si riporta il testo vigente del punto 1  dell'art.  2
          del Regolamento (UE) n. 795/2014 (Regolamento  della  Banca
          centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio  2014,  sui
          requisiti di sorveglianza per i  sistemi  di  pagamento  di
          importanza sistemica): 
              "Art.  2  (Definizioni).  -  Ai   fini   del   presente
          regolamento: 
              1) per «sistema di pagamento»  si  intende  un  accordo
          formale  fra  tre  o  piu'  partecipanti,   senza   contare
          eventuali  banche  di  regolamento,  controparti  centrali,
          stanze  di  compensazione  o  partecipanti  indiretti,  con
          regole comuni e procedure standardizzate  per  l'esecuzione
          di ordini di trasferimento tra i partecipanti; 
              2) «ordine di pagamento» ha il medesimo significato  di
          cui all'art. 2, punto i), primo  trattino  della  direttiva
          98/26/CE; 
              3) per «rischio sistemico» si intende  il  rischio  che
          l'incapacita' di un partecipante o di  un  gestore  di  uno
          SPIS  di  adempiere  alla  scadenza  ai   propri   obblighi
          impedisca ad altri partecipanti e/o gestori di uno SPIS  di
          adempiere  i  propri  entro  il  termine  prescritto,   con
          potenziali ripercussioni negative che mettano a repentaglio
          la stabilita' del sistema finanziario o  la  fiducia  nello
          stesso; 
              4) per «gestore dello  SPIS»  si  intende  il  soggetto
          giuridico responsabile della gestione di uno SPIS; 
              5) per  «autorita'  competente»  si  intende  la  banca
          centrale dell'Eurosistema responsabile  in  via  principale
          della  sorveglianza,  identificata  come   tale   a   norma
          dell'art. 1, paragrafo 2; 
              6) per «SPIS dell'Eurosistema»si intende  uno  SPIS  di
          proprieta'   e    gestito    da    una    banca    centrale
          dell'Eurosistema; 
              7)  per  «rischio  legale»  si   intende   il   rischio
          determinato dall'applicazione di leggi  o  regolamenti,  al
          quale consegue di solito una perdita; 
              8) per «rischio di credito» si intende il  rischio  che
          una controparte, sia essa  un  partecipante  o  un  diverso
          soggetto, risulti incapace di adempiere ai propri  obblighi
          di natura finanziaria alla scadenza o in futuro; 
              9) per «rischio di liquidita'» si  intende  il  rischio
          che una controparte, sia essa un partecipante o un  diverso
          soggetto, non disponga di fondi sufficienti  per  adempiere
          ai propri obblighi  di  natura  finanziaria  alla  scadenza
          ancorche'  possa  disporre   di   fondi   sufficienti   per
          adempiervi in futuro; 
              10) per «rischio operativo» si intende il  rischio  che
          carenze nei sistemi informativi o procedure interne, errori
          umani, carenze gestionali o turbative provocate  da  eventi
          esterni  o  da   servizi   esternalizzati   provochino   la
          riduzione, il deterioramento o la sospensione  dei  servizi
          forniti da uno SPIS; 
              11) per «rischio di custodia» si intende il rischio  di
          perdite sulle attivita' detenute in  custodia  in  caso  di
          insolvenza di un custode o subcustode,  negligenza,  frode,
          cattiva gestione o errori contabili; 
              12) per «rischio di investimento» si intende la perdita
          sopportata dal gestore dello  SPIS  o  da  un  partecipante
          quando il gestore dello SPIS investe le proprie  risorse  o
          quelle dei suoi partecipanti, ad esempio le garanzie; 
              13) per «rischio di mercato» si intende il  rischio  di
          perdite su posizioni iscritte a bilancio o fuori  bilancio,
          determinate da oscillazioni dei prezzi di mercato; 
              14) per sistema di regolamento differito su base  netta
          (Deferred Net Settlement, DNS) si intende  un  sistema  che
          provvede al regolamento su base  netta  al  termine  di  un
          ciclo di regolamento predefinito, ad esempio al  termine  o
          durante la giornata lavorativa; 
              15) per  «garanzia  transfrontaliera»  si  intende  una
          garanzia rispetto alla quale, dal punto di vista del  paese
          nel quale detta attivita' e' accettata in garanzia,  almeno
          uno dei seguenti  elementi  e'  estero:  a)  la  valuta  di
          denominazione; b) il paese  nel  quale  le  attivita'  sono
          ubicate; ovvero c) il paese nel quale ha sede l'emittente; 
              16) per  «pagamento  transfrontaliero»  si  intende  un
          pagamento  effettuato   tra   partecipanti   insediati   in
          differenti paesi; 
              17) per «infrastruttura del mercato finanziario»  (IMF)
          si intende un  sistema  multilaterale  tra  le  istituzioni
          partecipanti, compreso il gestore del  sistema,  utilizzato
          per compensare, regolare o  registrare  pagamenti,  titoli,
          derivati o altre transazioni finanziarie; 
              18) per «partecipante» si intende un  soggetto  che  e'
          identificato o riconosciuto da un sistema  di  pagamento  e
          autorizzato, direttamente o  indirettamente,  a  inviare  e
          ricevere ordini di pagamento verso o dal sistema; 
              19)  per  «Consiglio»  si  intende  il   consiglio   di
          amministrazione o di sorveglianza del gestore di uno SPIS o
          entrambi, secondo la legislazione nazionale; 
              20) per «dirigenza» si intendono gli amministratori con
          incarichi esecutivi, ad esempio  i  membri  dell'organo  di
          amministrazione  impegnato  nella  gestione  corrente   del
          gestore dello  SPIS  costituito  in  forma  di  societa'  a
          struttura monistica, e i membri di un consiglio di gestione
          del gestore dello SPIS costituito in forma  di  societa'  a
          struttura dualistica; 
              21)  per  «soggetti   interessati»   si   intendono   i
          partecipanti e le  IMF  che  concorrono  a  determinare  il
          rischio in uno SPIS e, in base a una  valutazione  condotta
          caso per caso, gli altri attori del mercato interessati; 
              22) per «esposizione creditizia» si intende un somma  o
          un valore rispetto al quale  sussiste  il  rischio  che  un
          partecipante non provveda al  regolamento  integrale,  alla
          scadenza o in un momento successivo; 
              23) per «garanzia» si intende un'attivita' o  l'impegno
          assunto da un terzo utilizzato dal  datore  della  garanzia
          per   garantire   un'obbligazione   nei    confronti    del
          beneficiario di essa. Le garanzie  comprendono  sia  quelle
          nazionali sia quelle transfrontaliere; 
              24)  per  «fornitore  di  liquidita'»  si  intende   il
          fornitore di contante ai sensi degli articoli 5,  paragrafo
          3, 6, paragrafo 5,  8,  paragrafi  1,  9  e  11  ovvero  di
          attivita' ai sensi dell'art. 8,  paragrafo  4,  compresi  i
          partecipanti allo SPIS o soggetti esterni; 
              25) per «condizioni di mercato estreme, ma  plausibili»
          si intende una serie di condizioni storiche  e  ipotetiche,
          ivi compresi  i  periodi  caratterizzati  da  piu'  elevata
          volatilita', registrate sui mercati serviti dallo SPIS; 
              26) per «data di regolamento prevista»  si  intende  la
          data immessa nel SPIS come data di regolamento da parte del
          mittente di un ordine di trasferimento; 
              27) per  «rischio  di  impresa»  si  intende  qualsiasi
          potenziale deterioramento della posizione finanziaria dello
          SPIS  dal  punto  di  vista  commerciale  a  causa  di  una
          diminuzione delle entrate o di un aumento delle spese  tale
          da  determinare  un'eccedenza  delle  spese  rispetto  alle
          entrate e sfociare in una perdita da imputare al capitale; 
              28) per «piano di  risanamento»  si  intende  un  piano
          elaborato da  un  gestore  di  SPIS  per  ripristinarne  il
          regolare funzionamento; 
              29) per «piano di liquidazione ordinata» si intende  un
          piano elaborato  da  un  gestore  di  SPIS  per  l'ordinata
          cessazione della sua attivita'; 
              30) l'aggettivo «rilevante» qualifica  un  rischio,  un
          rapporto di dipendenza e/o un cambiamento  suscettibili  di
          influenzare la capacita'  di  un  soggetto  di  prestare  o
          fornire i servizi previsti; 
              31) per «autorita' rilevanti»si intendono le  autorita'
          che  hanno  un  interesse  legittimo   ad   accedere   alle
          informazioni di uno SPIS per adempiere ai  propri  obblighi
          di legge, ad esempio  le  autorita'  di  risoluzione  delle
          crisi  e  i  soggetti  che  esercitano  la  vigilanza   sui
          partecipanti principali; 
              32) per «rischio di capitale» si intende il rischio che
          una   controparte   perda   l'intero    valore    impegnato
          nell'operazione, ad esempio il rischio che il venditore  di
          un'attivita'     finanziaria      consegni      l'attivita'
          irrevocabilmente senza ricevere in cambio il pagamento o il
          rischio che il compratore di un'attivita' finanziaria paghi
          per essa, ma non la riceva; 
              33) per «banca depositaria» si  intende  la  banca  che
          detiene e custodisce  le  attivita'  finanziarie  di  terze
          parti; 
              34) per «banca di  regolamento»  si  intende  la  banca
          presso la quale sono accesi i conti relativi  ai  pagamenti
          sui  quali  ha  luogo  l'adempimento   delle   obbligazioni
          originate da un sistema di pagamento; 
              35) per «agente nostro» si intende una banca utilizzata
          dai partecipanti di uno SPIS per il regolamento; 
              36) per «pagamento unilaterale» si intende un pagamento
          che interessa un solo trasferimento di  fondi  in  un'unica
          valuta; 
              37) per «pagamento bilaterale» si intende un  pagamento
          che interessa due  trasferimenti  di  fondi  in  differenti
          valute  in  un  sistema  di  regolamento  con  scambio   di
          attivita' verso corrispettivo; 
              38)  per  «rischio  di  correlazione  sfavorevole»   si
          intende  il  rischio  scaturito  dall'esposizione   di   un
          partecipante o di un emittente ove la garanzia prestata  da
          quel  partecipante   o   emessa   da   quell'emittente   e'
          strettamente correlata al suo rischio di credito; 
              39) «giorno lavorativo» ha lo stesso significato di cui
          all'art. 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE.". 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
          2 del citato Regolamento (UE) n. 909/2014: 
              "Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si intende per: 
              1) «depositario centrale di titoli»  o  «CSD»:  persona
          giuridica che opera un sistema di regolamento titoli di cui
          al punto 3 della sezione A dell'allegato e fornisce  almeno
          un  altro  servizio  di  base  di  cui   alla   sezione   A
          dell'allegato; 
              2) «CSD di un paese terzo»: qualsiasi entita' giuridica
          stabilita in un paese terzo che fornisce un servizio simile
          al servizio di base di cui  al  punto  3  della  sezione  A
          dell'allegato e svolge almeno un altro servizio di base  di
          cui alla sezione A dell'allegato; 
              3) «accentramento»: atto di concentrare la collocazione
          dei titoli fisici in un CSD in modo  da  consentire  che  i
          trasferimenti successivi possano essere effettuati mediante
          scritture contabili; 
              4)  «forma  dematerializzata»:  il  fatto  che   taluni
          strumenti finanziari esistono soltanto  come  registrazioni
          in scritture contabili; 
              5) «CSD cui e' presentata la domanda»: CSD  che  riceve
          la domanda di accesso ai suoi servizi da parte di un  altro
          CSD mediante un collegamento tra CSD; 
              6) «CSD richiedente»: CSD  che  richiede  l'accesso  ai
          servizi di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD; 
              7) «regolamento»:  completamento  di  un'operazione  su
          titoli,  ove  eseguita   allo   scopo   di   assolvere   le
          obbligazioni  delle  parti  dell'operazione   mediante   il
          trasferimento di contante o titoli, o di entrambi; 
              8)  «strumenti  finanziari»   o   «titoli»:   strumenti
          finanziari quali definiti all'art. 4,  paragrafo  1,  punto
          15, della direttiva 2014/65/UE; 
              9) «ordine di trasferimento»: ordine  di  trasferimento
          quale definito all'art. 2, lettera  i),  secondo  trattino,
          della direttiva 98/26/CE; 
              10) «sistema di regolamento titoli»: sistema  ai  sensi
          dell'art. 2, lettera a), primo, secondo e  terzo  trattino,
          della direttiva 98/26/CE, non operato  da  una  controparte
          centrale e la cui  attivita'  consiste  nell'esecuzione  di
          ordini di trasferimento; 
              11)  «internalizzatore   di   regolamento»:   qualsiasi
          impresa,  comprese  quelle  autorizzate  ai   sensi   della
          direttiva  2013/36/UE  o  della  direttiva  2014/65/UE  che
          esegue ordini di trasferimento per conto di clienti  o  per
          conto proprio anziche' mediante un sistema  di  regolamento
          titoli; 
              12) «data prevista per il regolamento»:  data  inserita
          nel  sistema  di  regolamento  titoli  come  data  per   il
          regolamento e alla  quale  le  parti  di  un'operazione  su
          titoli convengono che debba avere luogo il regolamento; 
              13)  «periodo  di  regolamento»:   periodo   di   tempo
          intercorrente  tra  la  data  dell'operazione  e  la   data
          prevista per il regolamento; 
              14) «giorno lavorativo»:  giorno  lavorativo  (business
          day) quale definito all'art. 2, lettera n), della direttiva
          98/26/CE; 
              15)  «mancato  regolamento»:  mancato  verificarsi  del
          regolamento o il regolamento parziale di  un'operazione  su
          titoli alla data prevista per il regolamento a causa  della
          mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo
          di tale mancanza; 
              16) «controparte centrale» o «CCP»: CCP quale  definita
          all'art. 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012; 
              17) «autorita' competente»: autorita' designata da ogni
          Stato membro ai sensi dell'art. 11,  salvo  se  specificato
          diversamente nel presente regolamento; 
              18) «autorita' rilevante»: autorita'  di  cui  all'art.
          12; 
              19)  «partecipante»:   partecipante,   quale   definito
          all'art. 2, lettera f),  della  direttiva  98/26/CE,  a  un
          sistema di regolamento titoli; 
              20) «partecipazione»: partecipazione ai sensi dell'art.
          2, punto 2,  della  direttiva  2013/34/UE  o  il  fatto  di
          detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20 % dei
          diritti di voto o del capitale di un'impresa; 
              21)  «controllo»:  relazione  tra  due  imprese   quale
          descritta all'art. 22 della direttiva 2013/34/UE; 
              22) «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi dell'art.
          2, paragrafo 10, e dell'art. 22 della direttiva 2013/34/UE; 
              23) «Stato membro d'origine»: Stato membro nel quale un
          CSD e' stabilito; 
              24) «Stato membro  ospitante»:  Stato  membro,  diverso
          dallo  Stato  membro  d'origine,  in  cui  un  CSD  ha  una
          succursale o presta servizi CSD; 
              25) «succursale»: sede di attivita' diversa dalla  sede
          dell'amministrazione centrale che costituisce una parte  di
          un CSD, priva di personalita'  giuridica,  e  che  fornisce
          servizi CSD per i quali il CSD e' stato autorizzato; 
              26) «inadempimento», in relazione  a  un  partecipante:
          situazione in cui  nei  confronti  di  un  partecipante  e'
          aperta una procedura d'insolvenza quale  definita  all'art.
          2, lettera j), della direttiva 98/26/CE; 
              27) «consegna contro pagamento» o «DVP»: meccanismo  di
          regolamento titoli che collega il trasferimento  di  titoli
          con il trasferimento di contante in modo  che  la  consegna
          dei  titoli  si  verifichi  se  e  solo   se   avviene   il
          corrispondente trasferimento di contante e viceversa; 
              28) «conto titoli»: conto sul quale  i  titoli  possono
          essere accreditati o addebitati; 
              29) «collegamento tra CSD»: accordo tra CSD  in  virtu'
          del quale un CSD diviene  un  partecipante  al  sistema  di
          regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il
          trasferimento di titoli dai partecipanti di quest'ultimo ai
          partecipanti del primo, o accordo in virtu'  del  quale  un
          CSD  accede  a  un  altro  CSD  indirettamente  tramite  un
          intermediario.   I   collegamenti   tra   CSD   comprendono
          collegamenti   standard,    collegamenti    personalizzati,
          collegamenti indiretti e collegamenti interoperabili; 
              30) «collegamento standard»: collegamento tra  CSD  con
          il quale un CSD  diviene  un  partecipante  al  sistema  di
          regolamento titoli di un altro CSD alle  stesse  condizioni
          applicabili  a  ogni  altro  partecipante  al  sistema   di
          regolamento titoli operato da questo secondo CSD; 
              31) «collegamento personalizzato»: collegamento tra CSD
          con il quale ad un  CSD  che  diviene  un  partecipante  al
          sistema di regolamento titoli di un altro CSD sono  forniti
          servizi   specifici   aggiuntivi   rispetto   ai    servizi
          normalmente forniti da tale CSD ai partecipanti al  sistema
          di regolamento titoli; 
              32) «collegamento indiretto»: accordo tra un CSD  e  un
          terzo diverso da un CSD che e' un partecipante  al  sistema
          di regolamento titoli di un altro CSD. Tale collegamento e'
          istituito da un CSD  per  facilitare  il  trasferimento  di
          titoli  dai  partecipanti  di  un   altro   CSD   ai   suoi
          partecipanti; 
              33) «collegamento interoperabile»: collegamento tra CSD
          con il quale i CSD convengono soluzioni tecniche comuni per
          il regolamento nei sistemi di regolamento  titoli  da  essi
          operati; 
              34) «procedure e norme di comunicazione  internazionali
          aperte»: norme relative  alle  procedure  di  comunicazione
          accettate a livello internazionale,  quali  i  formati  dei
          messaggi e la  rappresentazione  dei  dati  standardizzati,
          disponibili per i soggetti interessati su base equa, aperta
          e non discriminatoria; 
              35) «valori mobiliari»: valori mobiliari quali definiti
          all'art.  4,  paragrafo  1,  punto  44,   della   direttiva
          2014/65/UE; 
              36) «azioni»: titoli di cui all'art.  4,  paragrafo  1,
          punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE; 
              37) «strumenti del mercato  monetario»:  strumenti  del
          mercato monetario quali definiti all'art. 4,  paragrafo  1,
          punto 17, della direttiva 2014/65/UE; 
              38) «quote di un organismo di investimento collettivo»:
          quote  di  organismi  di  investimento  collettivo  di  cui
          all'allegato  I,  sezione  C,  punto  3,  della   direttiva
          2014/65/UE; 
              39) «quota di  emissioni»:  quota  di  emissioni  quale
          descritta  all'allegato  I,  sezione  C,  punto  11,  della
          direttiva 2014/65/UE, esclusi  gli  strumenti  derivati  su
          quote di emissione; 
              40)  «mercato  regolamentato»:  mercato   regolamentato
          quale definito all'art. 4, paragrafo  1,  punto  21,  della
          direttiva 2014/65/UE; 
              41) «sistema multilaterale  di  negoziazione»:  sistema
          multilaterale di negoziazione quale  definito  all'art.  4,
          paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE; 
              42) «sede di negoziazione»: sede di negoziazione  quale
          definita all'art. 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva
          2014/65/UE; 
              43) «agente  di  regolamento»:  agente  di  regolamento
          quale definito all'art.  2,  lettera  d),  della  direttiva
          98/26/CE; 
              44) «mercato  di  crescita  per  le  PMI»:  mercato  di
          crescita per le PMI quale definito all'art. 4, paragrafo 1,
          punto 12, della direttiva 2014/65/UE; 
              45) «organo di amministrazione»: organo o organi di  un
          CSD, designato conformemente al diritto nazionale,  cui  e'
          conferito il potere di stabilire gli indirizzi  strategici,
          gli obiettivi  e  la  direzione  generale  del  CSD  e  che
          supervisiona e  controlla  le  decisioni  della  dirigenza.
          L'organo  di  amministrazione  comprende  le  persone   che
          dirigono di fatto l'attivita' del CSD. 
              Se, conformemente al diritto nazionale,  un  organo  di
          amministrazione  comprende   piu'   organi   con   funzioni
          specifiche,  i  requisiti  del  presente   regolamento   si
          applicano solo ai membri dell'organo di  amministrazione  a
          cui  il  diritto  nazionale  applicabile   attribuisce   la
          rispettiva responsabilita'; 
              46) «alta dirigenza»: persone  fisiche  che  esercitano
          funzioni  esecutive  nell'ambito  di  un  CSD  e  che  sono
          responsabili  della  gestione  quotidiana  del  CSD  e   ne
          rispondono all'organo di amministrazione. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 7 dell'art.
          113 del citato Regolamento (UE) n. 575/2014: 
              "7. Fatta eccezione per le esposizioni che danno  luogo
          a elementi del capitale primario di classe  1,  a  elementi
          aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2,  gli  enti
          possono,  subordinatamente  all'autorizzazione   preventiva
          delle autorita' competenti, non applicare  i  requisiti  di
          cui al paragrafo 1 del presente articolo  alle  esposizioni
          nei confronti di controparti con le quali abbiano stipulato
          un sistema  di  tutela  istituzionale,  consistente  in  un
          accordo di responsabilita' contrattuale  o  previsto  dalla
          legge che tutela ambedue e, in particolare,  garantisce  la
          loro liquidita' e  la  loro  solvibilita'  per  evitare  il
          fallimento ove necessario. Le autorita' competenti hanno il
          potere di concedere l'autorizzazione se sono soddisfatte le
          seguenti condizioni: 
              a) i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed
          e) sono soddisfatti; 
              b) le  disposizioni  garantiscono  che  il  sistema  di
          tutela istituzionale sia in grado di concedere il  sostegno
          necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi
          prontamente disponibili; 
              c)  il  sistema  di  tutela  istituzionale  dispone  di
          strumenti  adeguati  e  convenuti  uniformemente   per   il
          monitoraggio e la classificazione dei rischi,  fornendo  un
          panorama completo delle situazioni di rischio  di  tutti  i
          singoli membri e del sistema di  tutela  istituzionale  nel
          suo  complesso,  con  le  corrispondenti  possibilita'   di
          influenzamento; tali sistemi  monitorano  adeguatamente  le
          esposizioni in stato di default conformemente all'art. 178,
          paragrafo 1; 
              d)  il  sistema  di  tutela  istituzionale  conduce  la
          propria analisi dei rischi, che e'  comunicata  ai  singoli
          membri; 
              e) il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica
          annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato
          patrimoniale,  il  conto  economico,  il   rapporto   sulla
          situazione e il rapporto sui rischi concernente il  sistema
          di tutela  istituzionale  nel  suo  complesso,  oppure  una
          relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato,  il
          conto economico aggregato, il rapporto sulla  situazione  e
          il rapporto sui rischi concernente  il  sistema  di  tutela
          istituzionale nel suo complesso; 
              f) i membri del sistema di  tutela  istituzionale  sono
          tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se  desiderano
          porre fine al sistema; 
              g) il computo multiplo degli elementi  ammissibili  per
          il calcolo dei fondi propri nonche' ogni altra costituzione
          indebita di fondi propri mediante operazioni tra  i  membri
          del sistema di tutela istituzionale sono eliminati; 
              h) il sistema di  tutela  istituzionale  e'  basato  su
          un'ampia partecipazione di  enti  creditizi  dotati  di  un
          profilo d'attivita' prevalentemente omogeneo; 
              i) l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c)
          e d) e' approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle
          autorita' competenti in materia. 
              Nei casi in cui l'ente, in conformita' con il  presente
          paragrafo, decide di non applicare i requisiti  di  cui  al
          paragrafo 1, puo' attribuire un fattore di ponderazione del
          rischio dello 0 %.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  59
          del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo: 
              a) il controllo sussiste nei  casi  previsti  dall'art.
          23; 
              b) per "societa' finanziarie" si intendono le  societa'
          che esercitano, in via esclusiva o prevalente:  l'attivita'
          di assunzione di partecipazioni aventi  le  caratteristiche
          indicate dalla Banca d'Italia; una o piu'  delle  attivita'
          previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri  da  2  a
          12; altre  attivita'  finanziarie  previste  ai  sensi  del
          numero 15 della  medesima  lettera;  le  attivita'  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
              b-bis) per 'di  partecipazione  finanziaria  mista'  si
          intendono le societa' di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
          v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
              c) per "societa' strumentali" si intendono le  societa'
          che esercitano, in via esclusiva  o  prevalente,  attivita'
          che  hanno  carattere   ausiliario   dell'attivita'   delle
          societa' del  gruppo,  comprese  quelle  consistenti  nella
          proprieta'  e  nell'amministrazione  di  immobili  e  nella
          gestione di servizi anche informatici.". 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
          107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea: 
              "Art. 107 (ex art. 87 del  TCE).  -  1.  Salvo  deroghe
          contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato
          interno, nella misura in  cui  incidano  sugli  scambi  tra
          Stati  membri,  gli  aiuti  concessi  dagli  Stati,  ovvero
          mediante  risorse  statali,  sotto  qualsiasi  forma   che,
          favorendo talune imprese o  talune  produzioni,  falsino  o
          minaccino di falsare la concorrenza. 
              2. Sono compatibili con il mercato interno: 
              a) gli aiuti a carattere sociale  concessi  ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
              b) gli aiuti destinati  a  ovviare  ai  danni  arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali; 
              c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata  in  vigore  del
          trattato  di  Lisbona,  il  Consiglio,  su  proposta  della
          Commissione, puo' adottare  una  decisione  che  abroga  la
          presente lettera. 
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          interno: 
              a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
          delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
          oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
          quello delle regioni di  cui  all'art.  349,  tenuto  conto
          della loro situazione strutturale, economica e sociale; 
              b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
          un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
          porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia  di  uno
          Stato membro; 
              c) gli aiuti destinati  ad  agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse; 
              d) gli aiuti destinati a promuovere  la  cultura  e  la
          conservazione  del  patrimonio,  quando  non  alterino   le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione  in
          misura contraria all'interesse comune; 
              e)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate   con
          decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.". 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
          52 del citato Regolamento (UE) n. 575/2013: 
              "Art. 52 (Strumenti aggiuntivi di classe 1). -  1.  Gli
          strumenti  di  capitale  si  considerano   come   strumenti
          aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti
          condizioni: 
              a) gli strumenti sono emessi e versati; 
              b) gli strumenti non sono  acquistati  da  nessuno  dei
          seguenti soggetti: 
              i) l'ente o le sue filiazioni; 
              ii)  un'impresa  nella   quale   l'ente   detiene   una
          partecipazione, diretta o tramite un legame  di  controllo,
          pari al 20 % o piu' dei diritti  di  voto  o  del  capitale
          dell'impresa stessa; 
              c)  l'acquisto  degli  strumenti  non   e'   finanziato
          dall'ente, ne' direttamente ne' indirettamente; 
              d) gli  strumenti  sono  di  categoria  inferiore  agli
          strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente; 
              e) gli strumenti non sono coperti ne' sono  oggetto  di
          una garanzia che aumenti il rango dei crediti da  parte  di
          nessuno dei seguenti soggetti: 
              i) l'ente o le sue filiazioni; 
              ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni; 
              iii) la societa' di partecipazione finanziaria madre  o
          le sue filiazioni; 
              iv) la  societa'  di  partecipazione  mista  o  le  sue
          filiazioni; 
              v) la societa' di partecipazione finanziaria mista o le
          sue filiazioni; 
              vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami  con  le
          entita' di cui ai punti da i) a v); 
              f)  gli  strumenti   non   sono   oggetto   di   alcuna
          disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti  il
          rango del credito a  titolo  degli  strumenti  in  caso  di
          insolvenza o liquidazione; 
              g) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li
          governano non prevedono alcun  incentivo  al  rimborso  per
          l'ente; 
              h) se  le  disposizioni  che  governano  gli  strumenti
          includono una o piu'  opzioni  call,  l'opzione  call  puo'
          essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittente; 
              i)  gli  strumenti  possono  essere  rimborsati,  anche
          anticipatamente, o riacquistati solo quando  le  condizioni
          di cui all'art. 77 sono soddisfatte, e non prima di  cinque
          anni  dalla  data  di  emissione,   eccetto   quando   sono
          soddisfatte le condizioni di cui all'art. 78, paragrafo 4; 
              j) le disposizioni  che  governano  gli  strumenti  non
          indicano, ne' esplicitamente ne'  implicitamente,  che  gli
          strumenti  saranno  o  potranno  essere  rimborsati,  anche
          anticipatamente,  o  riacquistati  e  l'ente  non  fornisce
          altrimenti tale  indicazione,  ad  eccezione  dei  seguenti
          casi: 
              i) liquidazione dell'ente; 
              ii)  operazioni  discrezionali  di   riacquisto   degli
          strumenti o altre  operazioni  discrezionali  di  riduzione
          dell'importo  di  capitale  aggiuntivo  di  classe   1,   a
          condizione  che  l'ente  abbia  ricevuto   l'autorizzazione
          preliminare dell'autorita' competente  in  conformita'  con
          l'art. 77; 
              k)  l'ente   non   indica,   ne'   esplicitamente   ne'
          implicitamente,    che    l'autorita'    competente    puo'
          acconsentire  ad   una   richiesta   di   rimborso,   anche
          anticipato, o di riacquisto degli strumenti; 
              l) le distribuzioni a titolo degli strumenti soddisfano
          le seguenti condizioni: 
              i) provengono da elementi distribuibili; 
              ii) il livello  delle  distribuzioni  effettuate  sugli
          strumenti non sara' modificato sulla  base  del  merito  di
          credito dell'ente o della sua impresa madre; 
              iii)  le  disposizioni  che  governano  gli   strumenti
          conferiscono all'ente piena discrezionalita', in  qualsiasi
          momento,  di  annullare  le  distribuzioni  relative   agli
          strumenti  per  un  periodo  illimitato  e  su   base   non
          cumulativa,  e  l'ente  puo'  utilizzare   tali   pagamenti
          annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi
          che giungono a scadenza; 
              iv) l'annullamento delle distribuzioni non  costituisce
          un caso di default da parte dell'ente; 
              v)  l'annullamento  delle  distribuzioni   non   impone
          all'ente alcuna restrizione; 
              m) gli  strumenti  non  contribuiscono  ai  fini  della
          determinazione che le passivita' di un ente superano le sue
          attivita', quando tale determinazione costituisce una prova
          di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile; 
              n)  le  disposizioni  che   governano   gli   strumenti
          prescrivono che, al verificarsi di  un  evento  attivatore,
          l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo
          permanente  o  temporaneo  o  che   gli   strumenti   siano
          convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1; 
              o) le disposizioni  che  governano  gli  strumenti  non
          prevedono alcuna caratteristica  che  possa  ostacolare  la
          ricapitalizzazione dell'ente; 
              p) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da
          un ente le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte: 
              i)  gli  strumenti  sono  emessi  per  il  tramite   di
          un'entita' nel quadro  del  consolidamento  a  norma  della
          parte uno, titolo II, capo 2; 
              ii) i proventi sono immediatamente disponibili all'ente
          senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni
          di cui al presente paragrafo. 
              La condizione di cui al primo  comma,  lettera  d),  si
          considera soddisfatta  a  prescindere  dal  fatto  che  gli
          strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1
          o  nel  capitale  di  classe  2  ai  sensi  dell'art.  484,
          paragrafo 3, purche' abbiano rango pari.". 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
          51 della direttiva  2013/36/UE  (Direttiva  2013/36/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  giugno  2013  ,
          sull'accesso all'attivita' degli  enti  creditizi  e  sulla
          vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle  imprese
          di investimento, che modifica  la  direttiva  2002/87/CE  e
          abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE): 
              "Art. 51 (Succursali significative). - 1. Le  autorita'
          competenti dello Stato membro  ospitante  possono  chiedere
          all'autorita' di vigilanza su base consolidata,  quando  si
          applica  l'art.  112,  paragrafo  1,   o   alle   autorita'
          competenti dello Stato membro d'origine, che la  succursale
          di un ente diverso da un'impresa  di  investimento  di  cui
          all'art.  95  del  regolamento   (UE)   n.   575/2013   sia
          considerata significativa. 
              In  tale  richiesta  sono  illustrate  le  ragioni  che
          inducono a  considerare  la  succursale  significativa,  in
          particolare avendo riguardo ai seguenti elementi: 
              a) se la quota di mercato della succursale  in  termini
          di depositi supera il 2 % nello Stato membro ospitante; 
              b) l'incidenza probabile di  una  sospensione  o  della
          chiusura  delle  operazioni  dell'ente   sulla   liquidita'
          sistemica e sui sistemi dei pagamenti, di  compensazione  e
          regolamento nello Stato membro ospitante; 
              c) le dimensioni e l'importanza  della  succursale,  in
          termini di  numero  di  clienti,  nel  sistema  bancario  o
          finanziario dello Stato membro ospitante. 
              Le autorita' competenti degli Stati membri di origine e
          degli Stati membri ospitanti, nonche', nei casi in  cui  si
          applica l'art. 112, paragrafo 1, l'autorita'  di  vigilanza
          su base consolidata fanno tutto quanto in loro  potere  per
          giungere a una decisione congiunta sulla designazione della
          succursale come significativa. 
              Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro
          due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda ai sensi
          del primo comma, le autorita' competenti dello Stato membro
          ospitante decidono entro un termine  supplementare  di  due
          mesi se la succursale e'  significativa.  Per  prendere  la
          loro decisione, le autorita' competenti dello Stato  membro
          ospitante  tengono  conto  dei  pareri  e   delle   riserve
          formulati dall'autorita' di vigilanza su base consolidata o
          dalle autorita' competenti dello Stato membro d'origine. 
              Le decisioni di cui al terzo e  al  quarto  comma  sono
          riportate  in  un  documento,  che  ne  illustra  tutte  le
          motivazioni, e sono  trasmesse  alle  autorita'  competenti
          interessate; esse sono  riconosciute  come  determinanti  e
          applicate dalle autorita'  competenti  negli  Stati  membri
          interessati. 
              La designazione di una succursale come significativa fa
          salvi  i  poteri  e  le  responsabilita'  delle   autorita'
          competenti ai sensi della presente direttiva. 
              (Omissis).". 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          recante: "Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.